SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il presidente della Regione Marche,Francesco Acquaroli, come preannunciato ieri 4 marzo, ha firmato una ordinanza alla luce della nuova normativa disposta dall’ultimo Dpcm.

Di seguito il nostro articolo precedente

Dad per medie, Superiori e Università nel Piceno. La provincia di Macerata diventa “rossa” come Ancona

Dalle 00 del 6 marzo le province di Ancona e Macerata saranno in zona rossa. Si applicano tutte le misure del nuovo Dpcm compresa la chiusura e didattica a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado e le università.

Le Province di Pesaro e Urbino, Fermo e Ascoli Piceno restano in zona arancione. Si applicano dunque tutte le misure previste nel Dpcm per le cosiddette zone arancioni. Ad esse va aggiunta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (medie e superiori), statali e paritarie, delle attività formative e curricolari delle Università, delle istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica, che restano in didattica a distanza al 100%.

Resta in ogni caso, sia in zona rossa che in zona arancione, sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori e per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Queste in sintesi le indicazioni dell’ordinanza che sarà in vigore fino a domenica 14 marzo.

Va sottolineato che in base all’ultimo Dpcm del 2 marzo che entrerà in vigore domani, sabato 6 marzo, nelle zone cambiano alcune regole.

TUTTE LE NUOVE MISURE DEL DPCM

ZONA ARANCIONE

Spostamenti in zona arancione

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in entrata e in uscita dai territori in zona arancione e in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È consentito raggiungere la seconda casa se essa non si trova in zona rossa. Resta vietato spostarsi tra Regioni.

Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

In zona arancione restano aperti negozi, edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai e punti vendita di generi alimentari, parrucchieri, centri estetici e barbieri mentre i centri commerciali rimangono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. Rimangono chiuse in tutta Italia palestre, piscine e impianti sciistici.

ZONA ROSSA

Spostamenti in zona rossa

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Attività motoria e attività sportiva

Tutte le attività motorie e sportive (dettagliate nell’articolo 17 del Dpcm, commi 2 e 3) anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Istituzioni scolastiche

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza.

I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Attività Commerciali e di Somministrazione e servizi alle persone

Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessitàsia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Attività di Somministrazione (ristorazione)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. È possibile senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i bar e altri esercizi simili senza cucina, l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti.

Attività servizi alla persona

Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, ad esclusione da lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.