SAN BENEDETTO – Si rende noto che dal giorno 06/09/2023 al 31/12/2023, o comunque termine lavori, l’imboccatura del porto di San Benedetto sarà interessata da operazioni di dragaggio a cura della società “E.CO.TEC. srl” con sede legale a Rimini, che opererà a mezzo delle seguenti unità:

– M/N GIOACCHINO BACHETO – IMO n.8942955 – Limassol (Cipro);
– M/N GIUSEPPE CUCCO – CI 3294;
– M/P.NE AMEDEO – RM 4415.

Le operazioni di dragaggio verranno eseguite per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, giusta autorizzazione rilasciata dalla Regione Marche, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.M. 173/2016 , con Decreto del Dirigente del Settore Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali (DDS VAAM) n. 50 del 02/03/2023 nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato A dello stesso decreto.

Il dragaggio del porto di San Benedetto del Tronto interesserà una superficie pari a circa 60.000 m2, per un quantitativo di materiale da prelevare pari a circa 90.000 m3, con un approfondimento dei fondali dell’imboccatura portuale fino alla quota di – 5.00 m s.l.m.m. in alcune aree e – 4,00 m s.l.m.m. in altre.

Pertanto, al fine di garantire l’ordinato svolgimento dei lavori di che trattasi, di prevenire il verificarsi di incidenti e di salvaguardare l’incolumità delle persone e dei mezzi nautici in genere, a tutela della sicurezza della navigazione marittima, salvaguardia della vita umana in mare e dell’ambiente marino e costiero, si ordina quanto segue.

 

Art. 1 – Specchio acqueo interessato dai lavori

1. Nel periodo di tempo e nello specchio acqueo di cui al Rende Noto, tutte le unità dovranno prestare particolare e massima attenzione durante le manovre di ingresso e uscita dal porto di San Benedetto del Tronto, in quanto in corso le operazioni di dragaggio dell’imboccatura del porto ad opera della società “E.CO.TEC. srl”.

Art. 2 – Obblighi per la società

1. Le operazioni di dragaggio dovranno avvenire nel rispetto del decreto nr.50 del 02/03/2023, emesso dalla Regione Marche, e dell’Allegato A al predetto decreto nonché del D.M 173/2016 e con la supervisione di un tecnico abilitato il quale dovrà essere costantemente presente in loco.
2. A tal fine, la società dovrà fornire, preventivamente, per ogni necessità, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto (tel. 0735.5867200 oppure 0735.586711  -pec: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it) il numero di reperibilità del personale tecnico presente durante le operazioni di dragaggio.
3. L’escavo dovrà essere eseguito adottando la tecnica del dragaggio tradizionale tramite motopontone munito di benna e/o tramite draga aspirante refluente, entrambi autocaricanti (o con utilizzo di bette di appoggio). Il dragaggio dovrà essere selettivo tale da rispettare la differenziazione dei materiali per le due differenti opzioni di gestione (immersione deliberata in mare e in vasca di contenimento).

4. Il mezzo o i mezzi utilizzati dovranno garantire una produzione pari a circa 1.000 mc di materiale scavato, caricato, trasportato ed immerso per ogni giorno di lavoro effettivo.
5. Al fine di consentire la vigilanza prevista dall’art. 8, comma 1, del DM 173/2016, terminata la fase di escavo, i comandanti delle MM/NN impiegate nei lavori di scavo, dovranno contattare, quotidianamente, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto (tel. 0735.5867200 oppure 0735.586711 – pec: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it) e comunicare i seguenti dati:

– il quantitativo di materiale prelevato e presente a bordo;
– La regolare esecuzione dell’operazione (assenza di fenomeni di inquinamento e di situazioni di emergenza);
– nonché chiedere l’autorizzazione per la partenza con destinazione o nell’area denominata “Marche Sud” o nella vasca di colmata di Ancona.

6. Al termine dei lavori, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale dovrà predisporre, secondo il disciplinare tecnico di Maridrografico, idonea planimetria georeferenziata (in coordinate WGS 84) ed idonea scheda dei dragaggi effettuati, con le nuove batimetrie, al fine di consentire l’aggiornamento delle pubblicazioni e dei documenti nautici.

Art. 3 – Obblighi per i comandati delle MM/NN impiegate nei lavori

1. È fatto obbligo di:
a) mantenere sempre acceso l’AIS, sia in fase di prelievo, che di trasporto dei sedimenti, che all’ormeggio in porto;
b) assicurare costante e continuo ascolto radio su canale VHF 16;
c) adottare tutti i provvedimenti di sicurezza atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di pericolo;
d) concludere le operazioni entro la data indicata nel Rende Noto e comunicare alla Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto dettagliate notizie in merito alle date di effettivo inizio/termine attività, nonché eventuali ritardi e/o sospensioni;
e) assicurarsi che le operazioni avvengano esclusivamente con condimeteo assicurate, come indicato nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione della Regione Marche nr. 50, di cui alle premesse, entro i normali limiti di sicurezza previsti per la tipologia dell’unità impiegata;
f) prendere visione delle Ordinanze/Bandi di Pericolosità/Avvisi ai naviganti vigenti e consultare le pubblicazioni nautiche in vigore;
g) spostare i mezzi nautici impiegati a semplice richiesta dell’Autorità Marittima per superiori esigenze di sicurezza o di soccorso;
h) astenersi dal compiere le attività ovvero interromperle qualora l’area interessata dalle operazioni non risulti completamente sgombera o già impegnata da unità in transito e in uscita;

i) sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato e la salvaguardia della vita umana in mare nonché fenomeni di inquinamento, anche potenziali, e comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto (canale VHF 16 – numero di emergenza in mare: 1530 – 112) qualsiasi situazioni di emergenza o pericolo;
j) assicurarsi che durante le attività, il mezzo navale impiegato mostri i segnalamenti previsti dalla “COLREG 72” e sia regolarmente armato ed equipaggiato nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in materia assicurativa, previdenziale ed antinfortunistica;
k) compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela ambientale;
l) comunicare eventuali notizie relative al rilascio (sia pure contingente) di apparecchiature/attrezzature in mare specificando caratteristiche di segnalamento delle stesse, posizionamento, mancato recupero e/o azioni in corso/future ed ogni altra notizia utile ai fini della sicurezza della navigazione;
m) comunicare tempestivamente ogni eventuale individuazione sul fondo di relitti od ostacoli non riportati sulla documentazione nautica o residuati bellici.
n) munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o di enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori coinvolti dall’attività posta in essere, degli organi competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e tutela sui luoghi di lavoro, ecc. a tutela del proprio personale e/o di terzi soggetti coinvolti/interessati, a vario titolo, nell’organizzazione e nella gestione delle attività nel suo complesso (a terra ed a mare), provvedimenti che, in ogni caso, dovranno essere acquisiti preventivamente allo svolgimento dell’attività in argomento.

Art. 4 – Condotta della navigazione in prossimità della zona interessata dai lavori

1. È fatto obbligo a tutte le unità navali in transito, in uscita e in ingresso nel porto di San Benedetto del Tronto di:
a) prestare la massima attenzione, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ai lavori in oggetto, procedendo con estrema cautela e alla minima velocità consentita;
b) prestare attenzione ai segnalamenti che dovessero pervenire dalle unità interessate dai predetti lavori;
c) mantenersi a debita distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’unità impiegata nelle attività in questione, al fine di consentire il regolare svolgimento delle medesime;

d) prima di impegnare l’imboccatura del porto, contattare su canale VHF 16 l’unità impegnata nei lavori e verificare la possibilità di accesso in quel momento;
e) osservare le pertinenti Regole prescritte dalla “COLREG ‘72”, nonché leparticolari disposizioni per l’ingresso/uscita dal porto di San Benedetto del Tronto previste dall’Ordinanza n. 46 del 02.12.2021;
f) comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto (canale VHF 16 – numero di emergenza in mare: 1530 – 112 ) qualsiasi situazione di pericolo o emergenza.

Art. 5 – Osservanza delle prescrizioni e responsabilità

1. La presente Ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima e di sicurezza della navigazione previste dal vigente Codice della Navigazione, dalle leggi speciali e, in particolare, dal D.M. 173/2016, nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni nautiche, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

2. L’efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificassero fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare e in presenza di fenomeni di inquinamento.

3. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del D.M. 173/2016, qualora si verifichino situazioni di emergenza nell’area di prelievo o fenomeni di inquinamento che modifichino le caratteristiche dei materiali oggetto della autorizzazione, tutte le attività oggetto di autorizzazione o parte di esse potranno essere sospese, anche a tempo indeterminato.

4. La Ditta incaricata dei lavori, a seguito dell’emanazione della presente ordinanza, accetta le prescrizioni ivi contenute ed assume formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare l’Autorità Marittima da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni che possano derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti e/o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento.

Art.6 – Disposizioni finali e sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, negli illeciti di cui agli articoli 1164, 1174 e 1231 Cod.Nav. oppure se alla condotta di un’unità da diporto, nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 171/2005 e succ. mod..

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione e l’inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale: http://www.guardiacostiera.gov.it/san-benedetto-del-tronto/Pages/ordinanze.aspx.