SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Consiglio di Stato si è finalmente espresso sull’Anatra Zoppa. Intorno alle ore 13 del 10 maggio infatti, il sito del secondo grado di giudizio della giustizia amministrativa ha pubblicato la sentenza che ha per oggetto il ricorso elettorale presentato da Paolo Perazzoli e tutto il centrosinistra, in relazione all’esito delle consultazioni amministrative 2016. Il ricorso, dopo che la causa è stata trattenuta in giudizio per oltre un mese, è stato respinto.

Il collegio, presieduto dal giudice Marco Lipari, dall’estensore Raffaele Greco e dai consiglieri Massimiliano Noccelli, Pierfrancesco Ungari e Stefania Santoleri ha dato dunque torto alle richieste dei candidati della coalizione del centrosinistra che ricorrevano per, a loro avviso, una non corretta applicazione dell’articolo 73 comma 10 del Tuel (decreto legislativo 267 del 2000). Il ricorso, se accolto avrebbe ribaltato la composizione dell’assise sambenedettese, conferendo al centrosinistra la maggioranza dei seggi. Il Consiglio di Stato ha anche condannato il ricorrenti al pagamento delle spese processuali, pari a 5mila euro da versare al Comune di San Benedetto e agli appellati ovvero 14 fra consiglieri e assessori (c’è anche il Sindaco Piunti fra loro oltre all’assessore Olivieri e, fra gli altri, i consiglieri Chiodi, Del Zompo e Muzi n.d.r.)

Questo il dispositivo della sentenza: “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna gli appellanti al pagamento, pro quota in favore del Comune di San Benedetto del Tronto e degli appellati, di spese e onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila) oltre agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.”

Queste le motivazioni, fra cui, forse il più importante rilievo che il concetto di “premio di maggioranza” riguarda le elezioni politiche.

“5.1.2. Le argomentazioni di parte appellante non persuadono.

5.1.3. Ed infatti, la citata sentenza nr. 1 del 2014 (così come quelle che la hanno seguita, richiamate dall’Amministrazione comunale, in materia di elezioni politiche) non ha affatto sancito l’incostituzionalità in assoluto della previsione di premi di maggioranza, svolgendo invero considerazioni specificamente riferite alla Camera dei Deputati e facendo salva la discrezionalità del legislatore nell’operare un bilanciamento, proprio attraverso meccanismi di questo tipo, fra il principio di rappresentatività e le esigenze di governabilità.

In particolare, la Corte ha evidenziato:

a) che non esiste un modello di legge elettorale costituzionalmente imposto, rientrando la materia nella potestà del legislatore ordinario;

b) che, tuttavia, la legislazione elettorale non sfugge al controllo di legittimità costituzionale con riferimento al rispetto dei parametri fondamentali in materia, primo fra tutti quello dell’eguaglianza del voto che non può subire eccessive distorsioni in nome di altri valori quale è quello della stabilità della maggioranza elettiva (anch’esso espressamente qualificato come costituzionalmente legittimo);

c) che, proprio in considerazione di tali rilievi, esiste un margine di discrezionalità legislativa nel bilanciamento dei detti valori potenzialmente in conflitto, il cui cattivo uso è apprezzabile allorché si realizzi un eccessivo e sproporzionato sacrificio del principio di eguaglianza del voto a vantaggio dell’obiettivo della c.d. governabilità.

In definitiva, è proprio alla stregua dei rilievi svolti dalla Corte nelle sentenze dianzi richiamate che per le elezioni amministrative – diversamente che per quelle politiche – può ritenersi del tutto compatibile con il quadro costituzionale, in considerazione della possibilità di voto “disgiunto” al primo turno fra candidato Sindaco e liste collegate e della necessità di assicurare la governabilità dell’Ente locale al Sindaco democraticamente eletto, la previsione che assegna il premio di maggioranza sulla base dei voti validi conseguiti da quest’ultimo, e non solo dei voti riportati al primo turno dalle liste a questo collegate.

In particolare, appaiono del tutto condivisibili i rilievi dell’Amministrazione appellata, incentrati sulla peculiare legittimazione democratica che riviene al Sindaco dalla sua investitura diretta da parte del corpo elettorale, tale da escludere ogni distorsione del principio di rappresentanza per effetto della “valorizzazione”, ai fini che qui rilevano, del voti validi dallo stesso riportati nel turno di ballottaggio.

5.2. Nemmeno può essere addotta a sostegno dell’avviso di parte appellante, come si vorrebbe, la più recente decisione della Sezione V nr. 1035 del 15 marzo 2016, con la quale si è intervenuti sul computo dei “voti validi” di cui al comma 7 del medesimo art. 73, in tema di soglia di sbarramento del 3% per l’assegnazione dei seggi alle liste al primo turno, senza pregiudizio del più generale indirizzo in ordine alla definizione dei voti validi di cui al più volte citato comma 10.

Pertanto, essendo del tutto pacifico e consolidato l’orientamento della giurisprudenza nel senso testé precisatoe non ravvisandosi valide ragioni per discostarsene, non merita favorevole delibazione la richiesta di devoluzione della questione all’Adunanza plenaria.

6. Del pari infondato è il secondo mezzo, con il quale si sollecita la revisione di altro consolidato indirizzo interpretativo del citato comma 10 dell’art. 73, d.lgs. nr. 267/2000, e cioè quello secondo cui, qualora nel rapportare il premio di maggioranza del 60% ai seggi disponibili si ottenga un risultato frazionato, questo va arrotondato all’unità superiore fino a raggiungere la percentuale normativamente prevista, che deve quindi essere intesa come minima (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 2016, nr. 2299; id., 30 giugno 2014, nr. 3268; id., 30 gennaio 2013, nr. 571).

Secondo gli istanti, al contrario, l’inciso della disposizione de qua per cui a chi ottiene il premio di maggioranza “viene assegnato il 60 per cento dei seggi” non può essere interpretato nel senso suindicato, diversamente configurandosi un’incostituzionalità della norma per contrasto con gli artt. 1, 3 e 48 Cost.; anche in questo caso, vengono richiamati passaggi della sentenza della Corte costituzionale nr. 1 del 2014 in tema di rischi di alterazione della rappresentatività democratica delle assemblee legislative.

Anche in questo caso, quindi, può agevolmente replicarsi:

a) che i principi enunciati dalla Corte sono specificamente riferiti alle elezioni politiche, in relazione alle quali peraltro non sanciscono un’assoluta intangibilità del principio di rappresentanza rispetto alla possibilità di introduzione di meccanismi correttivi (e in primis del premio di maggioranza), di modo che essi non possono essere sic et simpliciter invocati per sostenere l’incostituzionalità di una disposizione specifica del tipo di quella che viene qui in rilievo;

b) che, per il resto, non si ravvisano ragioni per discostarsi dal consolidato indirizzo che intende come soglia minima per l’attribuzione dei seggi la cifra del 60% di cui all’art. 73, comma 10, del d.lgs. nr. 267/2000.

7. Alla stregua dei superiori rilievi, s’impone una decisione di reiezione dell’appello e di integrale conferma della sentenza impugnata.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo.”