
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo Comunicato stampa della Corte di Giustizia Dell’Unione Europea di Lussemburgo.
“Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 77/16
Lussemburgo, 14 luglio 2016
Sentenza nelle cause riunite C-458/14
Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.
Tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati. La direttiva servizi 1 concretizza la libertà di stabilimento nonché i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione.
In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020.Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione. Con l’odierna sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni 2 per via della scarsità delle risorse naturali.
Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.
Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.
1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno (GU L 376, pag. 36).
2 Le concessioni oggetto delle cause di cui trattasi possono essere qualificate come «autorizzazioni» ai sensi della direttiva 2006/123.www.curia.europa.eu La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
AGGIORNAMENTO Giuseppe Ricci, presidente dell’Itb interviene a Riviera Oggi: “Questa è una sentenza tombale per 30mila aziende e 500mila persone che hanno lavorato e investito una vita nella propria attività, un fiore all’occhiello del made in Italy che finirà in mano a speculatori” si sfoga Ricci.
“Questa è una sciagura per noi, adesso pretendiamo che i parlamentari nazionali e regionali si attivino e ascoltino le nostre istanze che sono- prosegue il presidente- la richiesta di sdemanializzazione o la concessione di un diritto di superficie a lungo termine con possibilità di riscatto. Non vogliamo le spiagge ma il riconoscimento dei nostri investimenti sulle strutture che ormai non sono più concessioni ma parte integrante dell’aggregato urbano. Siamo pronti a scendere in piazza e ad andare a Montecitorio, stanno mettendo in difficoltà migliaia di imprese” chiude Ricci.
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La tesi: ” Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.” Il commento: L’antitesi: – La politica italica, invece, come suo solito, ha sempre avvantaggiato alcune categorie fregandosene del diritto. Onde per cui esse sono diventate quasi di proprietà del concessionario che per anni ha provveduto a tramandare da nonno, a padre, a figlio ecc ecc. una proprietà pubblica. Spesso e volentieri sono stati esercitati diritti di compravendita fra privati. La sintesi: Questa è… Leggi il resto »
Scusate intervengo fuori tema .Come mai non si parla del maltempo odierno che e’ gia’ iniziato da diverse ore e che si prevede molto forte ?
Ed ora speriamo facciano applicare la sentenza e non si facciano ennesimi trucchetti: quello che vale in Europa deve valere anche in Italia e ci i cittadini potranno riprendersi quello che è loro e non di chi nel corso di decine di anni ha pensato che quella fosse proprietà privata e ora sbandiera il rischio di speculazioni!
Quello che vale in Europa? La Germania e l’Olanda hanno derogato da subito dalla Bolkestein per i mercatini sul Reno e le aree demaniali recuperate dal mare e coltivate per la floricultura. In Croazia le concessioni hanno durata di 90 anni, in Spagna hanno accordato 75 anni, in Portogallo mi sembra non esistano limiti. Il punto è che non si mette in discussione una eventuale “durata” delle concessioni, ma il fatto che le imprese che insistono sulle concessioni e che, se agiscono bene, le valorizzano patrimonialmente sia con investimenti che con lavoro che con relazioni immateriali, non possano avere un… Leggi il resto »
ANALISI PERFETTA E INDISCUTIBILE.
Sino in disaccordo su tutto. C’è molta gente che ha speculato vendendo a cifre incredibili una concessione, che come dice il termine stesso non è proprietà. Vendendole molto spesso in parte in nero. Ho provato ad aiutare amici ad entrare nel settore alcuni anni fa: vuole che le parli della doppia contabilità o del numero di ricevute per la spiaggia? O del fatto che che una parte del canone di gestione veniva richiesto in nero? Per quanto tempo ancora vogliamo difendere questo sistema? Lavoro ancora indirettamente nel turismo, e con rare eccezioni, ho visto i concessionari atteggiarsi da padroni della… Leggi il resto »
Lei dice che è in disaccordo su tutto ma ciò che scrive non ha alcuna attinenza né con la Bolkestein né con quanto io scritto. Purtroppo la guerra tra “categorie” (privati contro pubblici, italiani contro immigrati, cittadini contro politici etc) categorizza e non generalizza la comprensione generale dei problemi in atto. Non è con il licenziamento di tutti i dipendenti pubblici (tutti fannulloni), con l’eliminazione di tutti i politici (tutti ladri) o per restare al tema specifico con l’eliminazione della categoria dei “concessionari” (che la Bolkestein non elimina semmai “sostituisce”) si risolvono ineguaglianze o inefficienze. Mi perdoni l’intrusione.
Secondo me l’attinenza c’è eccome: far capire che la Bolkestein non è altro che il ripristino del diritto (trattasi di concessioni e come tali vanno trattate) quando invece qualcuno ha sempre pensato che fosse una proprietà e si è comportato di conseguenza. Per quanto riguarda la generalizzazione: non generalizzo mai, ma avendo a che fare da 36 anni con turisti conosco bene il numero di ricevute fiscali emesse da questi signori, che continuiamo a difendere. Saluti