DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVV. ANDREA BROGLIA

Una signora va a trovare la figlia, si accinge ad entrare nel palazzo ma mette il piede sul gradino rotto dello stabile e cade rovinosamente a terra. Prognosi: frattura scomposta del femore.
La signora decide quindi di fare causa al condominio per richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Il condominio in giudizio sostiene: la signora conosceva lo stato dei luoghi, per l’assidua frequentazione degli stessi, inoltre, era giorno quando era avvenuto il sinistro e quindi, considerata la piena visibilità e conoscibilità dello stato dei luoghi, poteva evitare di mettere il piede proprio su uno scalino rotto.

Il Tribunale non accoglie le difese del condominio.
Secondo il Giudice, la donna «ben poteva non essersi accorta della fissurazione del marmo dello scalino, non essendo dotata di alcuna specifica competenza tecnica in materia, né è risultato essere stata messa a conoscenza di tale problematica, neppure appare avere adottato un comportamento che non fosse improntato a prudenza». Lo scalino, infatti, «doveva necessariamente essere salito» per entrare nel palazzo e non era ad ogni modo «possibile prevedere quando e come si sarebbe staccato il pezzo di marmo».

Ciò che rileva, è quindi il mancato intervento dell’amministratore di Condominio, il quale «ben avrebbe potuto/dovuto provvedere immediatamente alla messa in sicurezza dello scalino con gli opportuni interventi, senza dover previamente consultare l’Assemblea condominiale, stante la necessità di intervenire allo scopo di prevenire infortuni».
Per questi motivi, il Tribunale ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente