
DIRITTI AL PUNTO, UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA
Una coppia si separa e il Giudice pone l’obbligo a carico del padre di versare una somma in favore dei figli a titolo di mantenimento.
Il padre, nel tempo, avendo avuto difficoltà economiche legate a un lungo periodo di disoccupazione, suo malgrado, non riesce più a versare quanto stabilito dal Tribunale e decide autonomamente di ridurre l’importo dovuto corrispondendo solamente una parte di quanto stabilito.
La madre decide così di rivolgersi in Tribunale.
La vicenda, dopo due gradi di giudizio, trova il seguente esito.
Secondo quanto precisato dalla sentenza della Cassazione n. 43032/2022, uno stato di disoccupazione non giustifica i mancati versamenti.
L’uomo, non avendo allegato di trovarsi in uno stato di impossibilità assoluta di adempiere, secondo la Suprema Corte, ha comunque posto in essere il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare che si realizza anche quando l’obbligo posto a carico del soggetto viene adempiuto solo in parte, perché al soggetto obbligato non è riconosciuto il potere di adeguare e ridurre da solo la somma decisa dal Giudice
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