Molti dei cantieri avviati con il cosiddetto Bonus-110 sono fermi. In alcuni casi per mancanza di materie prime, in altri, perché l’impresa manca di liquidità per procedere.
Come posso agire?
Anzitutto bisogna verificare se nel contratto di appalto stipulato tra il committente (colui che ha richiesto i lavori) e l’appaltatore (chi deve eseguire gli interventi), sia stata prevista una clausola in cui è stato specificato che l’appaltatore debba pagare per i ritardi nei lavori per cause ad essa imputabili.
Se non è prevista nessuna clausola?
Laddove durante lo svolgimento dei lavori, si accerti che l’appaltatore non stia procedendo secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel contratto, il committente potrà sollecitare l’appaltatore a concludere i lavori entro un termine congruo.
Cosa succede se l’appaltatore non provvede?
Se anche in questo caso l’appaltatore non vi provvede, il committente potrà richiedere la risoluzione contratto di appalto e avrà diritto, se esistenti, al risarcimento dei danni.
Se l’appaltatore e l’impresa edile non coincidono?
In caso di subappalto, ossia quando l’appaltatore ha incaricato un’impresa esterna a compiere l’opera di cui si è fatto carico, il committente dovrà agire sempre nei confronti dell’appaltatore. Sarà poi quest’ultimo a potersi rivalere sul subappaltatore, qualora responsabile
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