
TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 29 luglio, dalla Questura di Teramo.
Al fine di contenere e reprimere comportamenti violenti, antisportivi e pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni sportive, il Questore della Provincia di Teramo Lucio Pennella, in esito agli approfondimenti investigativi svolti dalla locale D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura, ha emesso 35 provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti soggetti.
In particolare, sono stati adottati 20 provvedimenti, 7 dei quali a carico di tifosi della squadra di calcio “Asd Giulianova 1924” e 13 nei confronti di sostenitori del “Lanciano Calcio 1920”, tutti risultati coinvolti negli scontri verificatisi il 13 marzo scorso a Giulianova, all’esterno dello stadio comunale “Rubens Fadini”, tra supporters delle suddette squadre, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “ASD Giulianova 1924-Lanciano Calcio 1920”, valevole per il campionato di Eccellenza Abruzzo, disputatosi presso il predetto impianto sportivo nella medesima data. I destinatari del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le competizioni sportive, nei mesi scorsi, in esito a meticolosa attività d’indagine svolta dalla locale D.I.G.O.S., sono stati deferiti, a vario titolo, alla competente Autorità giudiziaria per i reati di rissa, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché per avere preso parte attiva ad episodi di violenza su persone e cose in occasione del suddetto incontro di calcio, incitando, lanciando oggetti, inneggiando e inducendo alla violenza e per avere, nei pressi del settore ospiti dello Stadio “Rubens Fadini” di Giulianova, luogo interessato al transito ed al trasporto di coloro che partecipano e assistono alle manifestazioni sportive, utilizzato aste e cinture in cuoio creando un concreto pericolo per le persone in occasione dell’incontro di calcio. I divieti sono stati prescritti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni tifosi annoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. Per 7 di essi, è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.
Il divieto in argomento è stato disposto nei confronti di 15 soggetti, tutti tifosi della squadra di calcio “Santegidiese”, i quali hanno attivamente partecipato agli scontri verificatisi il 7 novembre 2021 nei pressi del casello autostradale di Mosciano Sant’Angelo, in pregiudizio di alcuni sostenitori della squadra della “Fermana Calcio”, in occasione dell’incontro di calcio indetto tra le squadre “Teramo-Fermana”, valevole per il campionato nazionale serie C girone B, disputatosi presso lo stadio comunale “Bonolis” di Teramo nella medesima data. Al termine di laboriose indagini, svolte sempre dalla locale Digos, i destinatari del divieto sono stati deferiti, in stato di libertà, a vario titolo, per i reati di lancio di materiale pericoloso e danneggiamento in concorso.
In particolare, previo accordo tra loro, quali sostenitori organizzati della squadra di calcio “Santegidiese”, attendevano nei pressi del casello autostradale, un gruppo di autovetture provenienti da Fermo, a bordo delle quali si trovavano i sostenitori di quella squadra di calcio che si stavano recando a Teramo per assistere all’incontro Teramo-Fermana del girone B della categoria serie C. I tifosi della Fermana venivano aggrediti con bastoni e pietre, lanciate dai sostenitori della Santegidiese contro le autovetture di passaggio, che venivano danneggiate. Anche nei confronti di detti tifosi i divieti sono stati disposti per una durata da 3 a 8 anni. Alcuni di essi annoverano precedenti per reati di vario genere e sono stati già destinatari in passato del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni sportive. Per 8 supporters, è stata richiesta alla competente Autorità giudiziaria la misura dell’obbligo di presentazione presso un Ufficio di Polizia.
Lascia un commento