DIRITTI AL PUNTO UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIS

IL CASSIERE MANGIA UNO SNACK DA 70 CENTESIMI E NON LO PAGA – SOCIETA’ LO LICENZIA
Vicenda giudiziaria arrivata sino alla Corte di Cassazione dove è stata definitivamente sancita l’illegittimità del licenziamento e condannato la società datrice di lavoro a reintegrare il dipendente.
Nel licenziamento intimato è stata riscontrata la «non proporzionalità della sanzione in relazione al fatto oggetto di addebito, rappresentato dall’avere il dipendente, inquadrato come cassiere, prelevato uno snack dall’espositore adiacente alla cassa ove operava e di averlo mangiato, senza pagare il corrispettivo di 70 centesimi di euro».
I Giudici hanno ricordato che «nella verifica della giusta causa del licenziamento occorre avere riguardo non all’assenza o alla speciale esiguità del danno arrecato al datore di lavoro bensì alla qualità del singolo rapporto intercorso ed al grado di affidamento che quel rapporto implica, verificando se la mancanza ascritta al dipendente sia, anche nella sua portata soggettiva, idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro».
Applicando questa prospettiva alla condotta contestata al cassiere, i Giudici hanno quindi valutato sproporzionato il licenziamento sottolineando come «dalla dinamica dei fatti, come riportata nella lettera di contestazione, non emerge alcuna cautela frodatoria da parte del lavoratore, il quale, in modo visibile e senza allontanarsi dalla sua postazione, non aveva posto in essere alcun particolare accorgimento atto ad occultare il suo gesto, tant’è che era stato prontamente ripreso dal responsabile»