DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA
L’INPS (Circ. INPS 8 novembre 2021 n. 166 ) ha fornito chiarimenti in merito al “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” per l’anno 2020 (art. 105-bis DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).

A chi è destinato il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” ?

Il beneficio è diretto a contenere gli effetti economici derivati dalla gestione dell’emergenza sanitaria ed è rivolto alle donne vittime di violenza, cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno .

Come presentare domanda per il contributo economico?

La domanda per il reddito di libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per
residenza, utilizzando il modello disponibile su www.inps.it .

Quale sono i documenti necessari sono necessari per la domanda ?
• attestazione della condizione di bisogno ordinaria o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
• dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza.

Qual è la misura massima del beneficio?

La misura del beneficio si concretizza in € 400 mensili per 12 mesi.

Come viene corrisposto il beneficio ?

Mediante accredito su rapporti dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati aricevere bonifici quali conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata).