DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

In base a quanto disposto all’art. 3, co. 6 D.L. n. 127/2021, nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, o qualora risulti privo di tale certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro dovrà essere considerato quale assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con divieto di licenziamento, venendo meno ovviamente anche l’obbligo retributivo.

Il Legislatore, pertanto, diversamente da quanto previsto, ad esempio, per i lavoratori fragili (art. 26 co. 2 – bis D.L. n. 18/2020) o per i lavoratori in ambito sanitario (art. 4, co. 8, D.L. n. 44/2021) non ha previsto la possibilità di disporre lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (con impossibilità, tra l’altro, di accedere al luogo di lavoro sino all’acquisizione della certificazione) né di adibire il lavoratore a mansioni diverse il cui svolgimento, tenuto conto del dato testuale della disposizione, non potrebbe comunque essere consentito all’interno del luogo di lavoro.