SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 18 agosto è arrivata una comunicazione molto attesa.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dell’As Sambenedettese del presidente Roberto Renzi anche alla trattazione collegiale.

Di seguito la missiva diffusa dal Tribunale con le motivazioni della sentenza che nega ancora una volta l’iscrizione alla serie C.

Per visualizzare il documento sul sito della giustizia amministrativa, clicca qui.

Nell’atto si legge: “Ritenuto che, in disparte i profili di rito, il ricorso – ai fini della concessione della Licenza Nazionale necessaria per l’iscrizione al Campionato di serie C – al meccanismo di compensazione/accollo da parte di un soggetto terzo, che ha offerto in compensazione propri crediti IVA per adempiere a debiti contributivi relativi al periodo settembre 2020-febbraio 2021, non è idoneo ad assolvere agli obblighi previsti dal Manuale delle Licenze, trattandosi di una modalità di estinzione del debito non ammessa, alla stregua di quanto condivisibilmente ritenuto dal Collegio di Garanzia del Coni;

che infatti, anche se l’ordinamento ammette in questa materia la compensazione cd. “orizzontale”, rimane fermo che, ai sensi dell’art. 1 del d.l. 124/2019, “è escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante” (comma 2) e “(i) versamenti in violazione del comma 2 si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge” (comma 3): criterio questo, applicabile per evidente identità di ratio anche ai debiti contributivi;

che l’inammissibilità di tale modalità di estinzione dei debiti contributivi è stata confermata dall’Inps (soggetto creditore) con note del 17 giugno 2021, del 23 giugno 2021 e del 18 luglio 2019, n. 2764;

che tale conclusione non pare infirmata dalla sussistenza di un contratto di cash pooling, trattandosi di uno strumento per la gestione dei flussi finanziari, che consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta “tesoreria” dei saldi attivi e passivi dei singoli c/c intestati alle varie società, inidoneo a determinare la fusione dei contraenti in un unico soggetto d’imposta (v. Cassazione civile sez. un., 26/11/2008, n.28162);

che alla data del 28 giugno 2021 la società ricorrente non risulta quindi né avere assolto al debito, né avere depositato atti di transazione e/o rateazione del debito, provenienti dall’ente creditore e dai quali possa evincersi una regolarizzazione della posizione contributiva, come previsto dal Titolo I, punto 11, del Manuale del Sistema delle Licenze Nazionali 2021/2022;

che la società che aspiri a partecipare ai Campionati, per quanto è dato evincere dal Manuale delle Licenze Nazionali, deve dare dimostrazione di avere una situazione economico finanziaria idonea a sostenere gli impegni economici connessi e risultare comunque priva di situazioni debitorie non sanate o comunque tali da creare incertezza sui futuri adempimenti;

che, peraltro, solo per talune categorie di debiti la normativa consente di presentare, in luogo della dichiarazione di avvenuto adempimento, l’atto di rateazione o transizione;

che, pertanto, la transazione e la rateazione del debito, ove ammesse, si pongono in deroga all’avvenuto pagamento di tutti i debiti scaduti, con conseguente legittimità di una lettura rigorosa della previsione che non ammette situazioni ulteriori e diverse da quelle previste;

che tutto ciò si ricava dall’interpretazione letterale delle relative disposizioni, confermata sotto il profilo teleologico e sistematico dalla considerazione delle prioritarie esigenze di certezza e par condicio alle quali esse si ispirano;

che non pare possa trovare applicazione la proroga dei termini per il pagamento dei debiti contributivi, prevista dal decreto “Sostegni Bis” (D.L. 73/2021), al termine perentorio del 28 giugno 2021 previsto dall’ordinamento sportivo per gli adempimenti finalizzati all’ammissione al Campionato, previa verifica dei requisiti di equilibrio economico-finanziario delle società, trattandosi di termine perentorio indispensabile per il regolare svolgimento del campionato e per garantire la par condicio delle società partecipanti al Campionato;

che la perentorietà del termine è ribadita al punto E del Manuale citato;

che non può essere censurata in questa sede la previsione che stabilisce inderogabilmente al 28 giugno 2021 il termine per gli adempimenti previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali in quanto l’impugnativa viene proposta per la prima volta in questa sede, in violazione della pregiudiziale sportiva;

che parte ricorrente risulta essere stata informata, con nota della Figg del 22 giugno 2021, della “impossibilità di considerare rituale l’assolvimento dei debiti contributivi oggetto della corrispondenza ai fini della disciplina federale la quale non può di certo porsi in conflitto con il diritto comune”;

che già con la precedente nota del 16 giugno 2021 erano state formulate dalla Co.Vi.So.C. puntuali richieste di informazioni alla società ricorrente;

che non è previsto che il rilascio di una fidejussione possa surrogare il mancato adempimento dei debiti contributivi, non essendovi alcuna previsione in tal senso per l’ottenimento della Licenza;

che la decisione del Collegio di Garanzia, sulla scorta di quanto sopra osservato, appare conforme alla normativa di cui al Sistema delle Licenze Nazionali;

Considerato, conclusivamente, che l’atto impugnato risulta esaurientemente motivato in ordine a tutti i profili di censura sollevati dalla ricorrente in sede di procedimento giustiziale e che gli argomenti espressi dal Collegio di Garanzia appaiono, per quanto osservato, scevri dai vizi rilevabili in questa sede, risultando frutto di una adeguata istruttoria e non in contrasto con la normativa applicabile;

che la particolarità e la natura delle questioni trattate possa giustificare la compensazione delle spese di questa fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) respinge la richiesta misura cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 agosto 2021 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Adesso per la società di Renzi resterebbe soltanto la possibilità di appellarsi al Consiglio di Stato ma la situazione appare davvero complicata dopo quest’altra bocciatura che si aggiunge a quelle emesse precedentemente sempre dal Tar, dal Collegio di Garanzia del Coni,  dal Consiglio Federale Figc e dalla Covisoc.

Nel frattempo oggi, 18 agosto, scade il termine del bando emesso dal Comune di San Benedetto per le manifestazioni d’interesse inerenti alla consegna del titolo sportivo ad una nuova società in grado di poter disputare la serie D versando, però, entro le 12 del 24 agosto la cifra di 350 mila euro alla Figc per l’iscrizione.

Il nostro articolo precedente

Samb, bando sull’albo pretorio del Comune per le manifestazioni d’interesse. Ecco i requisiti richiesti