DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Lavoratori “no mask” e licenziamento per giusta causa

Per il Tribunale di Trento è legittimo il licenziamento di una dipendente di una scuola di infanzia pubblica che rifiuta ripetutamente di indossare la mascherina sul luogo di lavoro. La recentissima sentenza dell’8 luglio 2021 ha statuito che la condotta è meritevole di licenziamento per giusta causa avendo la lavoratrice “anteposto all’interesse generale (oltre che a quelli di utenti e colleghi) proprie convinzioni personali che non trovano fondamento (contrariamente alle prescrizioni che impongono l’utilizzo della mascherina sui luoghi di lavoro, specialmente se chiusi) in conoscenze riconosciute dalla comunità scientifica perché sottoposte a severe verifiche”.

Partendo dal presupposto che la mascherina è un dispositivo di protezione individuale (art. 16 co.1 D.L. 18/2020), la condotta della ricorrente è stata qualificata quindi quale violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 20 Tusl).

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