SAN BENEDETTO – La pericolosa gestione del manto verde del Riviera delle Palme mi ha fatto venire in mente vicende che hanno visto il Comune di San Benedetto del Tronto soccombere, quanto ne poteva benissimo fare a meno, e senza incidere sulle tasche dei cittadini.

Quella del ‘doppio’ Piano Regolatore la più clamorosa e pesante dei tempi recenti (Gaspari), quella tra l’ex consigliere comunale Daniele Primavera e il sindaco Piunti, la cui querela tramite avvocati del Comune, per un fotomontaggio, fu archiviata perché il reato era inesistente. Un’altra faccenda mi ha riguardato direttamente nel secondo mandato Gaspari: la polizia municipale mi querelò, insieme all’autore, per un commento ritenuto offensivo. Il sindaco si costituì addirittura parte civile. Dopo il primo grado nel quale i giudici diedero ragione alla Polizia, il ricorso mio e del lettore fu accolto e reso vano l’impegno del Comune che dovette pagarsi le spese che, si sa, vanno poi a carico dei cittadini.

Due a uno per Gaspari che recentemente è diventato un 2 a 2 con un’altra presa di posizione della Giunta Piunti ritenutasi sbagliata e sempre a danno dei cittadini sambenedettesi. Di lieve entità ma tanto è.

Riguarda una multa che non era legittima e può starci, il ricorso con altre spese a carico del Comune no. Bastava riconoscere l’errore invece di attivare i propri avvocati dopo che il multato aveva fatto presente e spiegato che la contravvenzione non era dovuta.

Per la precisione la multa riguarda la Gelateria Carboni accusata di indebita occupazione di suolo pubblico. Indebita per una duplice giustificazione: perché in tempo di Pandemia l’attività era chiusa e perché, a maggior ragione, c’era stata una domanda fatta il 26 maggio 2020 alla quale il Comune, secondo la titolare della gelateria, non aveva dato risposta in tempo utile “non risultando essere stato adottato alcun provvedimento o richiesta da parte del Comune resistente nei termini di cui all’art. 4 delle linee guida adottate dall’Ente resistente”.

Attinente la motivazione del Giudice di pace visto che l’articolo 4 recita testualmente: “l’attività istruttoria sulle domande di cui al precedente punto 2 è completata entro 15 giorni dalla relativa data di protocollo. Passato tale termine o passati 10 giorni dalla trasmissione di documentazioni integrative sulla domanda di occupazione si intende formato il silenzio assenso”.

Comune condannato: Il giudice di pace  ha condannato la parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 180,00 per compensi professionali oltre a 43,00 euro per contributo unificato, oltre rimborso spese gen, 15% ed oltre Iva e Cap come per legge. Pochi spiccioli ma perchè?

Ascoli Piceno 16 dicembre 2020.

Mia deduzione: gli errori li commettono tutti, ma riconoscerli prima di fare ulteriori spese, con ricorsi inutili a carico dei cittadini, sarebbe cosa buona e giusta.