SAN BENEDETTO DEL TRONTO . La Regione Marche ha approvato, su proposta del vicepresidente e assessore alle Attività Produttive Mirco Carloni, il regolamento regionale in materia di ittiturismo in attuazione della legge regionale del 2019 per la promozione della multifunzionalità nel settore della pesca marittima e del turismo marittimo.

“Si tratta di un provvedimento molto atteso dagli imprenditori che vogliono sperimentare questa nuova forma di accoglienza turistica volta ad avvicinare i visitatori al mondo della pesca, alle sue tradizioni, alla sua cultura e all’ambiente circostante – spiega Carloni -. Gli elementi qualificanti dell’atto sono costituiti soprattutto dalla chiarezza e dalla semplificazione: in un quadro normativo particolarmente complesso quale quello della pesca professionale, si chiarisce infatti quali sono i soggetti titolati all’esercizio dell’attività di itturismo e alle relative attività connesse e i limiti e gli obblighi per l’esercizio dell’attività medesima. In considerazione poi, della possibilità di applicare la disciplina dell’agriturismo alle attività svolte dagli imprenditori ittici relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti, nonché alle attività connesse, il confronto con gli stakeholder ha condotto all’introduzione di disposizioni specifiche solo laddove necessario, in relazione alla peculiarità del contesto e delle specifiche attività”.

La proposta consta di 14 articoli ed è suddivisa in tre Capi:

Capo I, “Esercizio dell’attività di ittiturismo”.

Capo II, “Adempimenti per l’esercizio dell’attività”.

Capo III contiene le disposizioni finali tra cui le disposizioni relative all’elenco regionale degli operatori di pescaturismo e ittiturismo (sezione ittiturismo) e le disposizioni transitorie.

In particolare l’articolo 3 disciplina l’ospitalità che è costituita dall’offerta di pernottamento o alloggio nell’abitazione familiare dell’imprenditore ittico oppure in edifici in disponibilità dell’impresa stessa nel limite di 20 posti letto, fatta salva la presenza di eventuali culle o letti aggiuntivi occasionali per bambini di età inferiore ai 12 anni che non rientrano nel suddetto limite e che non incidono sul numero dei posti letto dichiarati nella Scia.

È vietato l’utilizzo di altri spazi per aumentare, anche solo temporaneamente, il numero di posti letto. L’articolo 4 invece regola l’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande che è principalmente finalizzata a valorizzare e promuovere l’utilizzazione dei prodotti aziendali per il consumo sul posto che la vendita di cibo da asporto. I prodotti alimentari somministrati o commercializzati devono, in misura rilevante, derivare dall’attività dell’imprenditore ittico o dal territorio locale, nel rispetto di precise condizioni.