DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA. Articolo redatto in collaborazione con la Dott.ssa Alessandra Fermani

Il Testo unico della sicurezza sul lavoro, che elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, all’art. 279 comma 2, prevede che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, debba mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente e che in caso di rifiuto dei lavoratori di sottoporsi al vaccino, debba disporre il loro allontanamento temporaneo.

Il tutto considerando che in caso di inosservanza di tali obblighi, vi fosse un un’infezione da Covid-19, potrebbe sorgere a carico del datore di lavoro e del medico competente l’addebito di omicidio colposo o lesione personale colposa.

Quindi, il datore di lavoro, ovvero il soggetto che ha l’obbligo giuridico di garantire la salute e la sicurezza all’interno dell’azienda, può obbligare o no i propri dipendenti a vaccinarsi?  La soluzione non è semplice.

Con l’introduzione del vaccino ci sono opinioni contrastanti riguardo l’obbligatorietà da parte del datore di lavoro di obbligare i propri dipendenti a sottoporsi allo stesso.

Da un verso vi sono il citato Testo Unico della sicurezza sul lavoro e l’articolo l’art. 2087 del Codice Civile che prevedono che il datore di lavoro debba mettere in atto tutte quelle attività necessarie per la tutela psico-fisica del lavoratore, dall’altro l’art. 32 della Costituzione che prevede che ogni cittadino si possa sottoporre liberamente alle cure mediche, e che quindi nessuno possa obbligarlo a riceverle.

Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, stante la crisi sanitaria in atto e l’esigenza di risposte certe, si auspica un urgente intervento risolutivo da parte delle istituzione poiché, ad oggi, non c’è una risposta certa da dare; oscillanti come siamo tra il garantire il diritto alla salute ed il diritto di autodeterminazione di ogni individuo.

 

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