DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

Quando vi è un incidente con un veicolo non assicurato o non identificato perché, come sovente accade, il conducente si è dato alla fuga subito dopo il sinistro, chi mi risarcisce i danni subiti ?

In tali casi interviene in nostro soccorso il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada ha la funzione di garantire il giusto risarcimento al danneggiato e agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici, c.d. designate (che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro) le quali gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato, oppure non identificato, fosse assicurato presso di loro.

QUANDO INTERVIENE IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA ?

Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo:

  • non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro;
  • non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona;
  • messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo.

COME FARE A RICHIEDERE  IL RISARCIMENTO DEI DANNI ? 

Si attiva su richiesta del danneggiato da inviare alla Consap (società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive) e alla Compagnia Assicuratrice designata che gestisce la procedura all’interno della regione nella quale è avvenuto il sinistro (l’elenco delle Compagnie designate può essere trovato sul sito della Consap).

Ricevuta la richiesta di risarcimento, la Compagnia designata verificherà innanzitutto se effettivamente il mezzo che ha causato l’incidente non era coperto da alcuna assicurazione oppure se non risulta identificato.

Dopodiché, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, la Compagnia designata provvederà a :

  • formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento;
  • comunicare al danneggiato i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.

MASSIMALI

L’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.

 

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