DIRITTI AL PUNTO – UNA RUBRICA DELL’AVVOCATO ANDREA BROGLIA

La vicenda giudiziaria trae origine da una recente sentenza del Tribunale di Arezzo.

Un commesso addetto ad un punto vendita, di fronte ad un cliente sprovvisto di mascherina, lo invita ad indossarla dicendogli che qualora non avesse provveduto non gli avrebbe venduto la merce. Il cliente non solo respinge la richiesta ma, dopo aver pronunciato frasi ingiuriose nei confronti della società datrice di lavoro, si allontana.

Cosa fa la società in questo caso? Licenzia il commesso per giusta causa. Secondo l’azienda con il suo comportamento avrebbe danneggiato gravemente l’immagine aziendale ledendo in tal modo la fiducia alla base del rapporto di lavoro.

Il commesso fa ricorso contro il licenziamento. Il Tribunale, accogliendo l’istanza del lavoratore, ha confermato l’illegittimità del licenziamento precisando come il commesso si sia limitato ad esercitare il proprio diritto, costituzionalmente garantito, a svolgere la prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza e che tale diritto gli consente quindi anche di astenersi dal lavoro in quanto lo svolgimento della prestazione lo avrebbe esposto ad un rischio di danno alla persona.

 

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