Diritti al Punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia

Chi non ha mai avuto dei vicini rumorosi? Televisione a tutto volume, bimbi che strillano, cani che abbaiano o peggio, amanti focosi, queste sono solo alcune delle situazioni che possono recare infastidirci o arrecare disturbo.

 

COSA FARE ?

Innanzitutto è consigliata una diffida. Attraverso una semplice lettera faremmo capire al nostro vicino molesto le nostre serie intenzioni ma, al contempo, la nostra volontà di trovare un bonario componimento alla vicenda.

Ma se questo non basta ?

 

TUTELA IN SEDE CIVILE

Possiamo rivolgerci al Giudice civile per chiedere:

1) l’inibitoria, ovvero la cessazione dei rumori;

2) il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., provocato dalle immissioni moleste.

Si tratta di un iter meno facile di quanto sembri in quanto, il codice civile, tutela sì dalle immissioni rumorose, ma solo qualora queste superino la soglia della “normale tollerabilità” avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 844 c.c.).

Il giudizio sulla loro tollerabilità dovrà essere formulato in relazione alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.

Si tratta, dunque, di giudizio “caso per caso” che spetterà al giudice.

 

TUTELA IN SEDE PENALE

I rumori molesti possono integrare anche un’ipotesi di reato, ovvero quella prevista dall’art. 659 del codice penale (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).

Il comma 1 sanziona  chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone.

Affinché la condotta assuma rilevanza penale, sarà tuttavia necessario che i rumori arrechino disturbo ad un numero indeterminato di persone, avendo il legislatore inteso tutelare l’interesse alla pubblica quiete.

Non sarà dunque sufficiente che i rumori disturbino solo noi ma dovrà interessare una parte più consistente degli occupanti il medesimo edificio.

 

Se avete domande, curiosità o quesiti di natura giuridica commentate l’articolo, qui o sui social o scrivete a info@rivieraoggi.it, specificando nell’oggetto della mail “Diritti al Punto” e la redazione vi risponderà.