Italia divisa in tre per far fronte all’emergenza coronavirus Covid-19 in maniera differenziata rispetto alla velocità di circolazione del virus nelle diverse zone. Regioni “rosse”, “arancioni” e “gialle”.
In quelle “rosse” sostanzialmente si avrà un lockdown molto simile a quello della scorsa primavera, con alcune eccezioni (resteranno aperti i parrucchieri, ad esempio). In quelle “arancioni” saranno chiusi bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie ad eccezione dei servizi da asporto. Ci sarà il “coprifuoco” dalle 22 alle 5 del mattino.
Il decreto entra in vigore dalla giornata di venerdì.
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Marche e Abruzzosono zona gialla. Qui vigono le regole generali a livello nazionale e sostanzialmente cambia poco rispetto alla situazione attuale: una delle differenze è che i centri commerciali saranno chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Chiuse anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo.
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Di seguito il Pdf integrale e i passaggi più significativi per le zone rosse e arancioni.
ZONA ARANCIONE Art. 1-bis
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale
caratterizzate da uno scenario di ELEVATA gravità e da un livello di rischio ALTO.
1. (…) sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
ZONA ROSSA Art. 1-ter
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di MASSIMA gravità e da un livello di rischio ALTO
1. (..) sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione.
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. dd). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione
purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
ZONA GIALLA
1-3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
1-4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può
essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva
la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni
private.
1.9 b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1,
1-9 d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree
attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti;
1-9 f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali,
fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per
le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
i) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica;
l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
s) le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didatticain modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
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Ma se conte ha appena detto che zona arancione non c’è il veneto ma è in giallo!!
Il coprifuoco potevano farlo nella zona rossa/arancione. Perche io devo privarmi di fare una passeggiata sul lungomare o di farla e stare con l orologio in mano.. solo perche in lombardia c erano dei menefreghisti che ballavano e brindavano fino ad una settimana fa in barba ai decreti e alle regole?
Viste le interpretazioni date alla chiusura dei centri commerciali, onde evitare equivoci, va chiarito (lo abbiamo fatto) che i supermercati al loro interno resteranno aperti come sempre. (IL DIRETTORE)