Diritti al Punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia

 

Fino al prossimo 31 dicembre 2020 non verranno notificate cartelle esattoriali; non si procederà ai pignoramenti e non bisognerà pagare somme già a ruolo o rate in scadenza.

Stop pagamenti cartelle e avvisi

Sospesi fino al prossimo 31 dicembre i termini per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle esattoriali e avvisi di addebito e di accertamento eventualmente già arrivati.

La proroga vale per tutti i pagamenti relativi a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.

In pratica, non c’è obbligo per il contribuente di effettuare versamenti (resta sempre la possibilità di eseguirli comunque).

Stop notifiche e pignoramenti

L’agenzia delle entrate, sempre fino al prossimo 31 dicembre, non invierà nuove cartelle né procederà con azioni cautelari ed esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Sono anche sospesi tutti gli obblighi relativi a eventuali provvedimenti di pignoramento presso terzi su stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Quindi, fino al 31 dicembre, le somme eventualmente oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo deve renderle fruibili al debitore, anche in presenza di eventuale assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Rateizzazioni, decadenza a 10 rate

Sospesi anche i pagamenti delle eventuali rate in corso e i termini di decadenza.

Viene anche confermata la misura in base alla quale, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, si decade dalla rateazione dopo il mancato pagamento di dieci rate (e non più cinque).

Crediti P.A., Pagamenti senza verifiche

Rimarranno sospese fino al 31 dicembre 2020 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

Rottamazione e saldo e stralcio

Il nuovo decreto legge non è intervenuto sui termini di scadenza della rottamazione-ter e del saldo e stralcio.

Resta pertanto confermato il termine ultimo del 10 dicembre 2020 entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.

 

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