Diritti al Punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia

Fino al prossimo 31 dicembre 2020 i datori di lavoro potranno avviare procedure di licenziamento collettivo (artt. 4, 5, 24 Legge n. 223/1991) e intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo solo dopo aver concluso:

– il periodo di ammortizzatori sociali covid19 (previsti dall’art. 1 del Decreto)

oppure

– dopo aver fruito dell’agevolazione contributiva prevista dall’art. 3 del D.L. 104/2020.

Di conseguenza, la data effettiva in cui verrà effettivamente meno tale divieto non sarà uguale per tutti, ma dipenderà proprio dalla situazione in cui si troverà ciascuna azienda.

Ma attenzione, non soggiacciono al divieto di licenziamento sopra illustrato:

· il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.;

· il licenziamento per raggiungimento del limite massimo d’età per la fruizione della pensione di vecchiaia;

· il licenziamento per superamento del periodo di comporto;

· il licenziamento dei dirigenti. La categoria dirigenziale è infatti esclusa dall’applicazione della disciplina ordinaria dei licenziamenti individuali;

· il licenziamento durante o al termine del periodo di prova;

· il licenziamento dei collaboratori domestici che, in virtù del vincolo fiduciario con il datore di lavoro, è soggetto al regime di libera recidibilità;

· la cessazione del rapporto di lavoro dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto l’ambito di applicazione del divieto in esame è limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato;

· la risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Se avete domande, curiosità o quesiti di natura giuridica commentate l’articolo, qui o sui social o scrivete a info@rivieraoggi.it, specificando nell’oggetto della mail “Diritti al Punto” e la redazione vi risponderà.