Diritti al Punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia

 

REDDITO DI EMEREGENZA

Dal 15 settembre al 15 ottobre all’Inps è possibile fare domanda per la nuova mensilità di Reddito di Emergenza: requisiti, modalità e termini di presentazione

 

CHE COS’E’

Il Reddito di emergenza (di seguito indicato con l’acronimo Rem) è  una  misura  straordinaria  di sostegno  al  reddito  introdotta  per  supportare  i  nuclei  familiari  in  condizioni  di  difficoltà economica  causata  dall’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.

Il Rem va da 400 a 840 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare e della situazione economica, come risulta dall’Isee ordinario e corrente (non vale l’Isee relativo al nucleo ristretto).

Si calcola applicando i valori della scala di equivalenza Isee al minimo di 400 euro. Il valore base è 1, e viene incrementato di 0,4 punti per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne

Nella tabella di seguito sono riportati alcuni esempi di calcolo del Rem:

 

 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REm

Dal 15 settembre al 15 ottobre è possibile fare domanda all’Inps per la nuova mensilità di Reddito di Emergenza presentando la domanda tramite:

− il sito internet dell’INPS (www.inps.it), autenticandosi con Pin, Spid, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

− gli istituti di patronato;

− i centri di assistenza fiscale.

 

REQUISITI PER ACCEDERE ALLA MENSILITA’ DI REm

I requisiti per poterlo richiedere sono:

 

-Requisiti di residenza

il richiedente il Rem deve essere residente in Italia al momento della presentazione della domanda, senza una durata minima di permanenza;

 

-Requisiti economici

−  valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio:

− valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) inferiore a € 10.000: elevato di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di € 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di € 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza

 

− valore ISEE inferiore a € 15.000;

 

-Requisito di compatibilità

come già previsto, la misura non è compatibile con :

 

− le indennità Covid-19: incluse le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, per i lavoratori marittimi e per i lavoratori sportivi (artt. 9, 10 e 12 DL 104/2020);

 

− le prestazioni pensionistiche dirette o indirette: il riconoscimento successivo alla domanda di Rem del diritto a pensione ad un componente del nucleo con decorrenza antecedente la presentazione della domanda di Rem non comporta incompatibilità, in quanto al momento della domanda di Rem la titolarità della pensione non sussisteva;

 

− i redditi da lavoro dipendente: se nel nucleo siano presenti uno o più lavoratori dipendenti beneficiari di trattamento di integrazione salariale (ad esempio, cassa integrazione ordinaria, in deroga, assegno ordinario,etc.), la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retribuzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali, che tiene conto delle voci retributive fisse. Ad esempio, in un nucleo composto da un adulto e un minorenne, in presenza di un rapporto di lavoro dipendente per il quale il lavoratore sia posto in cassa integrazione ordinaria o inderoga, il requisito non è soddisfatto se nel mese di presentazione della domanda, in presenza di rapporto di lavoro dipendente, la retribuzione teorica del lavoratore è superiore a € 480;

 

− il il Reddito e la Pensione di cittadinanza (RdC/PdC).

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA MENSILITA’ DI REm

In caso di accoglimento, la quota di Rem introdotta è erogata per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2020, sarà erogata la mensilità di settembre, mentre, se la domanda è presentata successivamente al 30 settembre, ma entro il termine del 15 ottobre 2020, sarà erogata la mensilità di ottobre 2020.

L’accoglimento della domanda è comunicato al beneficiario mediante Sms e/o e-mail  e il beneficio erogato mediante bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.a.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

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