Diritti al punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia | Articolo scritto in collaborazione con l’Ingegner Fabio Falà

 

 SUPERBONUS 110% , COME FUNZIONA LA CESSIONE DEL CREDITO?

Come illustrato nell’articolo precedente, il termine “Superbonus” ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di benefici fiscali, a fronte degli interventi previsti dal “Decreto Rilancio”.

Nello specifico, l’art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l’utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:

 

  • Il proprietario dell’immobile scarica il costo dell’intervento dalle proprie tasse in 5 quote annuali;

 

  • Mediante il cosiddetto “sconto in fattura” operato dall’impresa esecutrice dei lavori: il proprietario dell’immobile non tira fuori alcun euro verso l’impresa (intervento a “gratis”) ed i benefici fiscali passano dal proprietario all’impresa, la quale scaricherà il costo dell’intervento dalle proprie tasse in 5 quote.

 

COME AVVIENE LA CESSIONE DEL SUPERBONUS 110%?

Nell’eventualità in cui:

 

1.il proprietario non abbia un reddito elevato e quindi non scarichi abbastanza tasse

 

2.l’impresa che effettua i lavori “gratuitamente” non abbia la liquidità di denaro per affrontare tali lavori,

 

entrambi possono cedere i benefici fiscali alle banche o altri intermediari finanziari (che pagano tantissime tasse durante l’anno ed hanno possibilità di scaricare), i quali pagheranno anticipatamente il committente o l’impresa.

In questo modo i benefici fiscali passano dal committente o impresa alle banche e/o intermediari finanziari.

 

Facciamo due esempi di cessione del credito in relazione alle due modalità che prevede il decreto:

 

Caso a). “Cessione del credito alla banca”

Il proprietario dell’immobile che riceve la fattura dalla ditta esecutrice dei lavori richiede la cessione del credito alla banca. La banca si appropria del bonus maturato dal proprietario e lo liquida tramite bonifico; successivamente il proprietario pagherà l’impresa.

 

Caso b). “Sconto in fattura”

La ditta esecutrice dei lavori emette la fattura con il cosiddetto “sconto in fattura”: il proprietario non tira fuori nulla dalle proprie tasche.

E’ quindi l’impresa a gestire tutta l’operazione finanziaria: cede il proprio bonus alla banca e viene pagata dalla banca stessa.

 

 Burocraticamente parlando, l’opzione 2 sembrerebbe la più snella in quanto tutta la pratica viene gestita dalla ditta esecutrice dei lavori.

 

La cessione del credito potrà avvenire anche a Stato Avanzamento Lavori (SAL). La normativa prevede che i crediti fiscali possano maturare ad un primo stato di avanzamento pari a minimo il 30% dei lavori ed un secondo SAL pari ad almeno il 60% dei lavori mediante produzione documentale idonea (fatture, certificazioni, asseverazioni).

 

CHI PUÒ RICHIEDERE LA CESSIONE DEL CREDITO?

Sono ammessi alla cessione del credito questi soggetti:

  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario);
  • condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di consumatore, il condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell’amministratore.
  • istituti autonomi case popolari (IACP)
  • cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
  • enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

 

 

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di

 

 

QUALI SONO, AD OGGI, LE PRINCIPALI OFFERTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO?

Arrivano le prime offerte degli istituti di credito per imprese e famiglie intenzionate a sfruttare i vantaggi del super bonus previsto dal decreto Rilancio.

Per esempio Unicredit propone fino al 30 settembre:

  • 102 euro per ogni 110 euro di credito acquistato da persone fisiche e condomini (92,73% del valore nominale del credito)
  • 100 euro per ogni 110 euro di credito acquistato dalle imprese (90,91% del valore nominale del credito)

 

Intesa Sanpaolo non ha posto alcun termine ultimo e non distingue tra persone fisiche, condominio e imprese. La sua offerta è:

  • 100 euro per ogni 110 euro di credito acquistato (90,91 % del valore nominale del credito).

 

A questo punto facciamo un esempio, numeri alla mano, prendendo ad esempio INTESA SAN PAOLO la quale pagherà al cedente 100,00 € per ogni 110,00 € di credito di imposta.

Ipotizziamo un importo dei lavori di ristrutturazione eseguiti pari a 100.000 € (comprensivo delle spese tecniche dei tecnici coinvolti).

Tramite l’opzione “sconto in fattura” della ditta appaltatrice il proprietario non tira fuori nulla dalle proprie tasche.

La ditta appaltatrice cede il bonus alla banca; la banca, dopo stipula di apposito contratto di cessione, paga anticipatamente all’impresa la somma di 100.000 € e beneficia, in 5 anni, di una detrazione fiscale di 110.000 € (la banca, che paga moltissime tasse annuali, scaricherà dalle proprie tasse 110.000 divisi in 5 quote annuali).

 

Se avete domande, curiosità o quesiti di natura giuridica commentate l’articolo, qui o sui social o scrivete a info@rivieraoggi.it, specificando nell’oggetto della mail “Diritti al Punto” e la redazione vi risponderà.