Diritti al Punto – Una rubrica dell’avvocato Andrea Broglia

Nel Decreto Agosto (dl 104/2020), per fronteggiare l’emergenza coronavirus, il Governo ha stanziato l’erogazione di nuovi bonus per professionisti e lavoratori dipendenti. Nulla per le Partite IVA INPS (in gestione separata o nelle gestioni speciali, ad esempio commercianti e artigiani)

Di seguito una panoramica di tutte le indennità disposte:

 

PROFESSIONISTI

Per i professionisti iscritti agli enti previdenziali privati, l’articolo 13 del dl 104/2020 (decreto Agosto), ha previsto un bonus pari ad euro 1.000,00 che verrà erogato in automatico a chi ha già ricevuto i bonus di aprile (i requisiti sono gli stessi), e su domanda, a coloro i quali nei mesi scorsi non hanno percepito indennità.

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI DEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che :

  1. Abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  2. non siano titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020).

 

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE IMPIEGATI PRESSO IMPRESE UTILIZZATRICI OPERANTI NEL SETTORE TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che :

  1. Abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  2. non siano titolari di pensione, ne’ di rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, alla data di entrata in vigore del provvedimento (15 agosto 2020);
  3. non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. non siano titolari di pensione.

 

LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DAL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che :

  1. Abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  2. abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  3. non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  4. non siano titolari di pensione.

 

 

LAVORATORI INTERMITTENTI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori intermittenti che :

  1. abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  2. non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  3. non siano titolari di pensione.

 

 

LAVORATORI AUTONOMI, PRIVI DI PARTITA IVA, NON ISCRITTI AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che :

  1. nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile;
  2. non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto (15 agosto 2020);

per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

  1. non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  2. non siano titolari di pensione.

 

 

INCARICATI DI VENDITE A DOMICILIO

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000; titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti inoltre, per accedere al bonus

  1. non devono essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
  2. non devono essere titolari di pensione.

 

 

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai  lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori dello spettacolo che :

  1. Abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 000 euro;

2. Non siano titolari di pensione;

La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornaliere versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 

LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 1.000,00 ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso, cumulativamente, dei requisiti di seguito elencati:

  1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  3. assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore de presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

MARITTIMI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 600,00 al mese, per ciascuno dei mesi di giugno e luglio, per i lavoratori marittimi che :

  1. Abbiano cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  2. abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  3. non siano titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne’ di NASPI, ne’ di indennità di malattia ne’ di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

SPORTIVI

E’ riconosciuta un’indennità di euro 600,00 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che :

  1. Abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa del Covid 19;
  2. non abbiano altro reddito da lavoro o reddito di cittadinanza.

 

 

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