
ASCOLI PICENO – Ad un mese e mezzo dal referendum propositivo sulla riduzione dei parlamentari e dalle elezioni regionali (ci si recherà alle urne domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020), la Prefettura di Ascoli Piceno, ha diffuso gli adempimenti che andranno rispettanti nel corso della campagna elettorale. Nel documento vengono messi in evidenza gli spazi che si potranno utilizzare per l’affissione di manifesti politici, la data dalla quale inizierà il silenzio elettorale ed i limiti massimi delle spese da parte di partiti, movimenti politici e liste. Di seguito sono riportati i diversi punti.
-Designazione dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l’Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti
L’indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum sarà utile, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 352/1970, anche ai fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell’Ufficio provinciale e dell’Ufficio centrale per il referendum nonché, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d’appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell’ambito della circoscrizione Estero.
Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per il referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per i partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni dei rappresentanti presso l’Ufficio centrale per il referendum o presso l’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte di un promotore del referendum o dell’organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.
-Delimitazione ed assegnazione degli spazi per affissione di propaganda diretta per le consultazioni elettorali
Tra il 33° e il 31° giorno precedente a quello della votazione, vale a dire entro martedì 18 e giovedì 20 agosto, le Giunte comunali avranno il compito di individuare e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi riservati all’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda da parte dei gruppi politici che parteciperanno alle elezioni. In particolare le Giunte devono provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna lista ammessa entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa.
-Inizio della propaganda elettorale
Dal 30° giorno precedente a quello della votazione, quindi da venerdì 21 agosto, avrà inizio la campagna elettorale. Da questa data saranno vietati: il lancio di volantini nei luoghi pubblici; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso nei luoghi pubblici (escluse le insegne presso le sedi dei partiti); ogni forma di propaganda luminosa o mobile. Dal medesimo giorno, potranno tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
-Propaganda elettorale su mezzi mobili
La propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili, è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso si svolga sul territorio di più comuni, dal Prefetto.
-Uso di locali comunali in occasione delle consultazioni elettorali
In occasione delle consultazioni elettorali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti o dei movimenti politici presenti alla competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
-Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettorali
Sempre in occasione delle consultazioni elettorali nei 90 giorni precedenti all’elezione, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, dei messaggi politici su quotidiani o periodici e per l’affitto di locali, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
-Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con più di 15 mila abitanti
In questo caso si fa riferimento all’art. 13 della legge 6 luglio 2012 n. 96 che ha introdotto i limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, così come riporta la Gazzetta Ufficiale: “Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali”.
-Diffusione dei sondaggi demoscopici
Nel corso dei 15 giorni antecedenti le votazioni, vale a dire da sabato 5 settembre 2020, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato pubblicare i risultati dei sondaggi demoscopici relativi alle intenzioni di voto e agli orientamenti politici degli elettori, anche nel caso in cui tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
–Inizio del divieto di propaganda
Nel giorno antecedente e in quelli della votazione, ovvero a partire da sabato 19 fino a lunedì 21 settembre, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda – che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione – portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.
E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.
-Rilevazioni di voto
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni di votazione.
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