SAN BENEDETTO – Il giudice Aldo Manfredi, nonché grande appassionato da sempre della Sambenedettese calcio, ha ritenuto di intervenire sulla questione della fiaccolata messa in atto dai tifosi rossoblu in occasione della Festa della marina, in questa occasione per la prima volta dopo tantissimi anni senza i tradizionali fuochi artificiali:

«Mi è stato chiesto un parere tecnico circa la presunta indagine volta ad individuare i partecipanti alla manifestazione della “fiaccolata” organizzata dai ragazzi della “curva” per celebrare e ricordare la festa della “Madonna della Marina”.

Evento cui tutti i sambenedettesi sono molto legati (che non si è potuto celebrare per le note ragioni), ormai ultimo segno collettivo e partecipato della nostra tradizione marinara, che più di ogni altra cosa ha reso San Benedetto famosa in Italia e non solo.

Una manifestazione cui ho personalmente assistito dal “molo nord” avendo avuto così la possibilità di vivere un momento bellissimo, intenso, financo commovente, quando le fiaccole accese erano salutate dal suono delle sirene dei pescherecci in uscita.

Ne sono scaturite immagini bellissime, tanto che ho deciso di farne un poster per il mio studio.

Una manifestazione organizzata in modo impeccabile, a quanto mi hanno detto anche badando al distanziamento dei ragazzi schierati sul molo con le fiaccole, svolta nel perfetto ordine.

Ma “dura lex sed lex” dicevano i romani, e allora vediamo se in tutto ciò siano ravvisabili illeciti meritevoli di sanzioni per promotori e partecipanti.

Una prima ipotesi praticabile potrebbe essere in teoria quella di cui all’art 654 codice penale, che riguarda le manifestazioni sedizione.

Si tratta di fattispecie ora depenalizzata e sanzionata in via amministrativa che punisce la partecipazione e manifestazioni sediziose, indipendentemente dal fatto che vengano commessi, durante il suo svolgimento, altri reati.

Non debbono essere spese molte parole per dire che si tratta di norma che nulla ha a che vedere  con la coinvolgente e commovente fiaccolata, per la sua stessa natura, tutt’altro che sediziosa.

Vi è poi l’art 18 TULPS (testo unico Pubblica Sicurezza) che sanziona, con  previsione di reato contravvenzionale, non già per i partecipanti ma i soli organizzatori che abbiano omesso il previo avviso alla Pubblica Autorità della manifestazione.

E’ poi estesa la punizione ai partecipanti nei casi in cui abbiano preso la parola nel corso della riunione, con evidente riferimento alle riunioni di tipo politico o analogo (la previsione è stata peraltro ritenuta in parte incostituzionale), quale certo non è stata quella in esame.

Quindi nessuna sanzione per in partecipanti è ipotizzabile, ma solo per i promotori che abbiano omesso il previo avviso.

Forse è questa la violazione che è stata commessa dai ragazzi che hanno organizzato, se effettivamente vi sia stata detta omissione.

Ma a questo punto il discorso si fa più articolato.

Il reato in questione è reato “di pericolo” presunto che presidia l’interesse a che la Pubblica Autorità possa controllare previamente la liceità della manifestazione, la mancanza di rischi  a tutela dell’ordine pubblico.

Ma la giurisprudenza della Corte Costituzionale insegna che anche nei reati di pericolo presunto elemento essenziale per la punibilità è la concreta offensività della condotta, che non è ravvisabile quando in concreto  ogni pericolo sia da escludere e non si sia determinato e non poteva ex ante determinarsi.

Offensività concreta che in una ottica di interpretazione costituzionalmente orientata deve guidare la applicazione nelle norme penali, e non solo.

Orbene, data la natura della manifestazione, la sua minima durata (il tempo della rapida preparazione e della accensione delle fiaccole) la sua “nobile” ragione, le modalità della organizzazione, è di tutta evidenza come il profilo della offensività sia carente e quindi non via sia spazio per la punibilità della condotta, neanche dei promotori.

Ma anche se tutto ciò volesse essere disatteso con atteggiamento iper rigorista (del tutto fuori luogo nel caso in esame) residuerebbe quanto meno la causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cp che rende non punibili i fatti di modestissima rilevanza, proprio in relazione alla esiguità del danno arrecato (certo inesistente) e del pericolo cagionato (a tutto voler concedere di difficile individuazione), apparendo evidente come tutto ciò ricorra nel caso in esame.

Ho così espresso il mio modesto parere tecnico ma mi sento di ricordare quanto i  miei maestri (mio padre, ottimo avvocato, e Donato Calabrese, esimio consigliere della Corte di Cassazione) mi hanno insegnato; ovvero che il diritto è, prima di ogni cosa, logica e buon senso.

La prossima volta cari ragazzi forse un po’ più di accortezza nel doveroso rispetto delle regole, ma per il resto “BRAVI” e “FORZA SAMB”»

Aldo Manfredi

Presidente Corte Appello Penale degli Abruzzi

Docente a contratto di Diritto Penale della Economia

Facoltà “ Economia e Management” Università G. D’Annunzio