SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primi provvedimenti in Riviera dopo i gravi fatti accaduti lo scorso fine settimana.
Dal 6 giugno vietata la vendita di alcool da asporto a San Benedetto, provvedimento che sarà in vigore da sabato, appunto. Una sorta di “test” per verificare il buon comportamento di utenti e locali.
Non sarà possibile anche vendere bottiglie di vetro e contenitori di lattine.
Nello specifico si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Pasqualino Piunti:
E’ fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;
E’ fatto obbligo:
di vigilare, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale ecomunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza antiassembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento;
di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;
Sono vietati su tutto il territorio cittadino il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;
È fatta riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.
Le prescrizioni di cui sopra si applicano dalla data di adozione del presente atto e fino al 7 giugno 2020 compreso, fatta la salva la possibilità di proroga e/o rimodulazione delle misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;
Le prescrizioni di cui al punto 1 si applicano nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:
nell’area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battigia e dalla Banchina di riva del porto;
nell’area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d’Acquisto – via S. Giacomo.
Si richiamano le disposizioni:
dell’art. 689 del Codice Penale e dell’art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l’obbligo per il gestore di chiedere l’esibizione del documento d’identità in caso di incertezza sull’età dei richiedenti;
dell’art. 691 del Codice Penale che punisce, con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall’esercizio;
dell’art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall’art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6.
La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.
La giunta auspica, con queste decisioni, di dare un freno alla Movida molesta.
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Il centro è pieno di ragazzini dai 14 ai 18 anni che se ne fottono dei divieti e delle raccomandazioni del sindaco, aggiungo “giustamente”. Se si vuole intervenire, si può con il controllo da parte dei vigili urbani non solo fino a mezzanotte, ma fino alle quattro di mattina, con relative sanzioni ai ragazzini, così da punire economicamente questi genitori moderni che lasciano minorenni a far danno fino a tarda notte. Colpire il portafoglio, di chi dovrebbe essere tutore e responsabile, vale 1000 volte divieti ridicoli, inutili e dannosi per un’economia già a terra grazie alla fobia di Stato!
Giusto il tuo commento ma anche giusto sanzionare il locale che se ne frega delle leggi (non ordinanze) e vende alcolici a minorenni.
Partiamo da qui e poi aggiungiamo quello che hai detto tu, forse il problema non si risolve… ma sicuramente il delirio e lo schifo sarà meno di quello che ho visto sabato scorso all’una di notte.
Davo per scontato che i locali che vendono alcool a minori andrebbero sanzionati pesantemente, e ce ne sono diversi, ma sembra che nessuno controlli nella realtà questa cosa, e mi chiedo come mai!
No, i controlli ci sono e sono anche frequenti, il fatto è che la legge viene raggirata facendo comprare alcol da gente maggiorenne (anche sconosciuti) per poi “donarla” a chi non può comprarla. Questa è la furbizia di certi soggetti che pur di vendere se ne infischiano delle leggi e della moralità.
Non e’ con il proibizionismo che si risolve il problema.