SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primi provvedimenti in Riviera dopo i gravi fatti accaduti lo scorso fine settimana.

Dal 6 giugno vietata la vendita di alcool da asporto a San Benedetto, provvedimento che sarà in vigore da sabato, appunto. Una sorta di “test” per verificare il buon comportamento di utenti e locali.

Non sarà possibile anche vendere bottiglie di vetro e contenitori di lattine.

Nello specifico si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Pasqualino Piunti:

E’ fatto divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

E’ fatto obbligo:

di vigilare, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale ecomunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;

di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza antiassembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopraccennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento;

di assicurare la presenza permanente in misura adeguata di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi, salvo quanto richiesto dalle Linee Guida della Regione Marche o della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, in ragione del rinvio a essi disposto dai DPCM emanati dal Governo;

Sono vietati su tutto il territorio cittadino il consumo di bevande alcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitore di vetro e/o lattine nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comunque denominate e definibili, delimitate o meno;

È fatta riserva di rimodulazione e/o proroga del presente provvedimento secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano dalla data di adozione del presente atto e fino al 7 giugno 2020 compreso, fatta la salva la possibilità di proroga e/o rimodulazione delle misure secondo le risultanze del monitoraggio locale e salvo provvedimenti statali e/o regionali che dovessero intervenire;

Le prescrizioni di cui al punto 1 si applicano nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:

nell’area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battigia e dalla Banchina di riva del porto;

nell’area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale Rinascimento – Piazza Salvo d’Acquisto – via S. Giacomo.

Si richiamano le disposizioni:

dell’art. 689 del Codice Penale e dell’art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l’obbligo per il gestore di chiedere l’esibizione del documento d’identità in caso di incertezza sull’età dei richiedenti;

dell’art. 691 del Codice Penale che punisce, con l’arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall’esercizio;

dell’art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall’art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 alle ore 6.

La violazione degli obblighi e prescrizioni della presente ordinanza, salvo che non costituiscono più grave reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7bis del Dlgs 267/2000, in l’applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.

La giunta auspica, con queste decisioni, di dare un freno alla Movida molesta.

Per visualizzare l’ordinanza clicca qui.

Per la planimetria clicca qui.