TERAMO – Novità importanti da una regione del Centro Italia inerente a contrastare il contagio del Covid-19.
Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato il 18 marzo l’ordinanza relativa all’istituzione della zona rossa per 6 comuni abruzzesi: cinque in provincia di Teramo (Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti) e uno in quella di Pescara (Elice).
La comunicazione è giunta nel tardo pomeriggio odierno.
Ecco in cosa consiste l’ordinanza.
1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, con riferimento al territorio dei comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino ed Elice, sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzi detti di da parte di tutti gli individui ivi presenti;
b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
c) è comunque consentito il rientro a domicilio o alla residenza all’interno dei comuni detti per chi, al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza, si trovasse fuori dell’area stessa;
d) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione dei negozi di generi alimentari di prima necessità e delle attività connesse e serventi alla catena agroalimentare e sanitaria e comunque alle attività di interesse strategico e di carattere essenziale salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020 comma 1 (farmacie, parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, attività di trasporto connesse al rifornimento di beni e servizi essenziali dei presidi socio-sanitari esistenti;
f) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
i) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
j) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
k) saranno comunque garantiti i servizi di raccolta e smaltimento servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario;
2. la presente Ordinanza è comunicata ai Sindaci dei comuni interessati;
3. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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