GROTTAMMARE – Anche per il 2020 è possibile accedere ai fondi destinati alla morosità incolpevole, il beneficio che sostiene la minora capacità reddituale delle famiglie con contributi ai canoni locativi.

La morosità incolpevole (DM 14 maggio 2014) è la documentata impossibilità di pagare l’affitto per perdita o riduzione del reddito familiare: chi è in grado di attestare questa condizione può scongiurare lo sfratto e avere un aiuto economico per regolarizzare il pagamento dell’affitto.

Le domande vanno presentate in Comune, compilando il modulo disponibile negli uffici del Servizio Assistenza alla Persona ((primo piano del palazzo municipale, 0735739223) o su www.comune.grottammare.ap.it.

Il contributo deve essere richiesto dal titolare dello sfratto e, pur essendo a questi riconosciuto, verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile in questione.

Il beneficio è destinato a quei nuclei familiari in cui il destinatario del provvedimento di sfratto per morosità, o uno dei familiari residenti nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dagli effetti della crisi economica (licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, cessazione attività, mancato rinnovo di contratti a termine) o da altri eventi (malattia grave, infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare), tali da incidere notevolmente sul reddito familiare complessivo.

A dimostrazione dell’incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà provare che il pagamento dell’affitto, negli anni precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale, era regolare, di essere titolare di un contratto di locazione di un immobile nel comune di Grottammare – non rientrante nelle categorie di case di lusso e di pregio – e di essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole alla data del bando.

Il fondo di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli prevede un contributo massimo di 6 mila euro per ciascuna famiglia. I beneficiari sono distinti in 3 categorie: A. inquilini che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in vigore (contributo massimo 6 mila euro); B. inquilini impossibilitati a versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (contributo massimo 2 mila euro); C. inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dello sfratto di almeno 6 mesi (contributo massimo da 2 mila a 3 mila euro in base al tempo di proroga).