SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dei consiglieri comunali di opposizione Tonino Capriotti, Marco Curzi, Giorgio De Vecchis, Rosaria Falco, Flavia Mandrelli e Andrea Sanguigni.

“La risposta alla diffida, inviata da alcuni consiglieri comunali il 16.07.2019 al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Anticorruzione, Dott. Rosati Antonio, avente ad oggetto l’adempimento della delibera del consiglio comunale n. 61 del 15.12.2018 sul controllo pubblico sulla soc. Picenambiente, con conseguente incompatibilità della ex Presidente dott.ssa Catia Talamonti, ha riguardato solo tale ultimo argomento.

Vi è citato l’articolo 4, co.4 e 5 della L. 95/2012, non più vigente dal 6/5/2016, in quanto modificato dall’art. 16,co.1 D.L. 90/2014 conv in L. 114/2014. Inoltre si fa riferimento ad una sola  delibera dell’Anac, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, del 27 aprile 2017 (la n. 465 peraltro emanata prima del decreto correttivo alla Madia e abbastanza ambigua) dimenticando di citare le successive delibere Anac: con la prima (n. 1203/2017)  si dà atto che quella delineata dalla Madìa è una nuova fattispecie di incompatibilità, e si rimettono alla valutazione delle amministrazioni controllanti le relative ipotesi di incompatibilità.

Con successiva deliberazione (n. 134/2018) si segnala al Parlamento la necessità di correttivi alla norma, che indichi l’autorità competente a vigilare, le conseguenze del mancato adeguamento e il procedimento da seguire per accertare l’incompatibiltà, facendosi riferimento a due deliberazioni delle sezioni regionali di controllo della corte dei conti (Valle d’Aosta n. 7/2017 e Lombardia n. 269/2017), le quali in maniera chiara affermano che la incompatibilità tra le qualifiche di dirigente nell’Ente pubblico controllante e  membro del direttivo della società controllata, di cui all’art. 11, co. 8 d.lgs 175/2016 trova applicazione immediata. Queste due delibere sono confermate da una terza delibera sempre della sez. reg. di controllo della Valle d’Aosta, che oltre a confermare l’immediata applicazione della incompatibilità (dunque non si deve attendere la scadenza naturale del mandato), ravvisa gli estremi del danno erariale e trasmette il tutto alla locale procura regionale della Corte dei Conti (deliberazione n. 157/2017).

Dunque si appalesa totalmente infondata sul piano giuridico la risposta alla diffida, con citazione di norme abrogate e determinazioni ANAC superate, e che soprattutto ignora totalmente la richiesta avanzata di annullamento in autotutela del quasi licenziamento del dirigente De Berardinis e della sanzione irrogatagli.

Ad aggravare la situazione, il Comune ha deciso di recente di resistere all’azione intentata per i danni subiti dal dirigente, incaricando all’uopo l’Avv. Marina Di Concetto, la quale in altra occasione, ossia nel giudizio per mobbing intentato contro il Comune dal De Berardinis (della cui presenza in udienza si tratta nel procedimento disciplinare per licenziamento in tronco), si è dichiarata nei confronti dello stesso incompatibile, facendo per questo incaricare l’Avv. Ottoni. E torniamo a chiedere: alla fine, si vorranno addebitare tutti i costi alla collettività con la scusa della dovuta difesa dell’Ente? Tale comportamento è l’ennesima prova che l’Amministrazione è sempre stata perfettamente consapevole delle azioni illegittime, infondate e vessatorie messe in atto dal cons. Troli, in quanto conferma e appoggia le iniziative intraprese in sede disciplinare nei confronti del De Berardinis. Auspichiamo che qualcuno presto gliene chieda il conto, e che le diffide inviate a suo tempo dai consiglieri di minoranza al Sindaco, al Segretario Generale e al Responsabile Anticorruzione, affinchè si recedesse dalle azioni intraprese e si annullassero immediatamente i procedimenti disciplinari illegittimi, raggiungano lo scopo dichiarato di addossarne le conseguenze economiche pregiudizievoli sui diretti responsabili”.