SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito inoltriamo una nota ricevuta dalla nostra redazione e firmata Guido Renzi, in risposta a un esposto del consigliere regionale del M5S Peppe Giorgini da noi pubblicato recentemente. (clicca qui) 

“Vorrei chiarire alcuni aspetti relativi al problema sollevato dal Consigliere Regionale Giorgini in merito all’incompatibilità tra la mia condizione di dipendente del Comune di San Benedetto del Tronto e gli incarichi di sindaco – revisore contabile presso le società partecipate Picenambiente SpA e CAAP Spa. Si tratta di argomenti di trattazione non particolarmente fluida, ma spesso è quello che succede quando si deve discutere di normative.

E’ certo che in base alle disposizioni di cui all’art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 e delle norme in esso richiamate al comma 1, qualsiasi dipendente pubblico possa svolgere altra attività, previa autorizzazione. Così come è altrettanto certo che il 6 comma stabilisce che l’obbligo di autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per incarichi retribuiti di qualsiasi natura (comma 7) non si applichi al lavoratore a tempo parziale “con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno”. Io ho richiesto ed ottenuto un’autorizzazione per svolgere, ovviamente al di fuori dell’orario di lavoro, la libera professione di commercialista. (determina nr.1679 del 04/12/2001).

Immagino non vi siano dubbi sul fatto che, nella mia qualità di commercialista – libero professionista, io possa ricoprire incarichi di sindaco/revisore.
La questione, pertanto, riguarda esclusivamente il dubbio se io possa ricoprire tale ruolo in società partecipate dal Comune di San Benedetto del Tronto, quali la Picenambiente SpA e la CAAP Spa. Intanto bisognerebbe chiarire se le predette due società possano o meno considerarsi “a controllo pubblico” ai sensi del TUSP, perchè la recente sentenza del Sezioni Riunite della Corte dei Conti, n. 16/2019, sembrerebbe escluderlo; e comunque nel caso sollevato da Giorgini, ciò non assumerebbe rilievo in quanto l’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 175/2016 fa espresso riferimento all’incompatibilità degli amministratori, i quali, come è noto, sono cosa diversa rispetto ai sindaci/revisori.

A questi ultimi, invece, si applicano senz’altro altre norme speciali dell’ordinamento ed in particolar modo, per quanto di interesse, l’art. 2399 del codice civile e l’art. 39 del D.P.R. n. 99 del 1998. Entrambe le norme, in buona sostanza, affermano l’incompatibilità tra la funzione di sindaco/revisore e la condizione di dipendente non solo del soggetto che conferisce l’incarico ma anche di quelli da questo controllati o, rispetto ad esso, controllanti. Pertanto l’incompatibilità scatterebbe soltanto laddove il Comune di San Benedetto del Tronto da solo fosse ente controllante delle società in questione, poiché nel caso di specie la nozione di “controllo congiunto” non viene in essere.

Ma come certamente il consigliere Regionale Giorgini sa, il Comune di San Benedetto del Tronto detiene una quota del 19,36% del capitale della Picenambiente SPA ed una quota del 43,17% della CAAP SPA. Questo significa che in entrambi i casi, il controllo esclusivo da parte del Comune di non si configura. Pertanto non possono essere applicate le predette norme. Ma se il Consigliere Regionale Giorgini è a conoscenza della percentuale di possesso delle quote del Comune rispetto alle due Società citate, mi chiedo come mai per ben tre volte negli ultimi 10 giorni si sia interessato alla mia persona…
Sono certo che non l’abbia fatto con l’intenzione di intimidirmi e minare così la mia indipendenza nella formulazione del parere al bilancio ed al piano di risanamento del CAAP, quindi spero che non voglia lasciare in bianco la risposta alla mia domanda, altrimenti, forse, la dovrà fornire in altre sedi.”