ACQUAVIVA PICENA – Ancora acque agitate ad Acquaviva Picena, dove il gruppo consiliare “Acquaviva Futura” contesta il sindaco Rosetti in quanto ha assunto anche il ruolo di capogruppo consiliare di maggioranza. “Il nostro gruppo ha sollevato dubbi circa la correttezza di tale nomina e ha formulato delle osservazioni, presentate al Consiglio il 17 luglio 2017, facendo riferimento alla normativa vigente”. Acquaviva Futura cita il decreto legislativo 267 del 2000, lo Statuto comunale, il regolamento del Consiglio Comunale. E la vicenda, portata alla Prefettura, si è conclusa con una lettera della stessa che dà ragione ad Acquaviva Futura.

“Sulla base degli articoli citati, concludevamo come fosse evidente che il Sindaco non può assumere il ruolo di capogruppo di maggioranza né può farlo uno degli assessori. In mancanza di designazione, il capogruppo di maggioranza è il Consigliere, non facente parte della Giunta, che abbia riportato il maggior numero di preferenze – si legge –  A seguito della presentazione di questo documento, il Sindaco, come risulta nel verbale della deliberazione del Consiglio Comunale del 17 luglio, provvedeva alla lettura dell’articolo 8 dello Statuto e dell’articolo 4 del Regolamento del consiglio comunale ed evidenziava che le norme sono chiarissime nel prevedere meccanismi di nomina del capogruppo e che non vi è alcuna incompatibilità con il ruolo di Sindaco e pertanto la nomina è corretta”.

“Anche per noi le norme sono chiarissime:

·         l’art. 8 dello STATUTO stabilisce che:

I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione del capogruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, ma che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista”;

·         l’art. 4 del REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE stabilisce che:

“1 – I Consiglieri eletti si costituiscono in gruppo consiliare, e di tale costituzione, assieme al nome del Consigliere cui sono conferite le funzioni di Capogruppo, dovranno dare comunicazione al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto.

2 – Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo differente rispetto a quello iniziale dovrà dame comunicazione scritta al Sindaco, allegando, nel caso intenda aderire ad un altro gruppo, la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.

3 – In caso di variazioni nella persona del Capogruppo dovrà similmente essere data comunicazione scritta al Sindaco.

 4 – In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo a tutti gli effetti il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti nella lista di appartenenza”.

Così il 3 gennaio attraverso la Prefettura, il gruppo consiliare ha ricevuto una norma del Ministero dell’Interno: “Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si configura una linea di demarcazione tra il ruolo del sindaco e quello dei gruppi consiliari. Non a caso è previsto che, in mancanza di designazione dei capigruppo, essi sono individuati nei consiglieri “non componenti la Giunta”. La stessa strutturazione della conferenza dei capogruppo come organo consultivo del sindaco farebbe propendere in favore dell’interpretazione che vede ben distinti i ruoli degli organi in discorso. Peraltro, nel sistema delle autonomie il sindaco e il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti, il primo di organo responsabile dell’amministrazione dell’ente, il secondo di organo di indirizzo e controllo dell’operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l’iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell’ente. Si consideri, in proposito, come detto sbilanciamento possa influire anche sull’esercizio del fondamentale diritto di iniziativa, nonché sull’attività di sindacato ispettivo dei consiglieri, ovvero, in casi estremi, venendo meno il rapporto fiduciari, sulla presentazione della mozione di sfiducia del sindaco…”

“Non ci resta che attendere a questo punto la corretta designazione del capogruppo di maggioranza” termina la nota, “dato che, ai sensi dell’articolo 125 del Tuel, Contestualmente all’affissione all’albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari”, come la mettiamo con tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta e trasmesse al capogruppo di minoranza (correttamente) e al Sindaco in qualità di capogruppo di maggioranza (scorrettamente), dato che il Sindaco si è trovato ad essere, nello stesso tempo, controllato (quale presidente della Giunta) e controllore (quale capogruppo)?”