SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora la questione sulla conferenza dei servizi sulla piscina a tenere banco. Dopo la nota stampa di Andrea Assenti, è la volta di Giorgio De Vecchis che replica con un lungo comunicato stampa al vicesindaco con cui due giorni fa è andata in scena la “querelle” sulla riunione che abbiamo definito in questi giorni “proibita” visto che l’oggetto fra i due contendenti è la legittima o meno partecipazione del consigliere di minoranza al tavolo. De Vecchis voleva partecipare, per Assenti era impossibile.

Qui riceviamo e pubblichiamo la replica di De Vecchis ad Assenti.

“L’accesso dei Consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell’ente locale, disciplinato dall’art. 43, comma 2, del T.U.O.E.L. n. 267/2000, prevede in capo agli stessi il diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Dalla titolarità del diritto “muneris causa”, discende pertanto l’assenza dell’onere della motivazione da parte del consigliere.”

E già questo dovrebbe ampiamente chiudere la discussione, ma andiamo avanti.

“In proposito, il Consiglio di Stato ha più volte affermato che la finalizzazione dell’accesso ai documenti in relazione all’espletamento del mandato costituisce il presupposto legittimante ma anche il limite dello stesso, configurandosi come funzionale allo svolgimento dei compiti del consigliere (Consiglio di Stato, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109) ed inoltre che il consigliere comunale “non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né gli organi burocratici dell’ente hanno titolo a richiederlo” (sentenza sez. V, del 13 novembre 2002, n. 6293).”

Non avrebbero nemmeno potuto chiedermi perché ero presente.

“Con la sentenza n. 2716 del 4 maggio 2004, Io stesso Consiglio, ha introdotto ulteriori elementi che ampliano e rafforzano il diritto in parola, ritenendo che”.., I consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento del loro mandato, senza’alcuna limitazione”. Pertanto,“… una richiesta di accesso avanzata da un consigliere a motivo dell’espletamento del proprio mandato risulta congruamente motivata e non può essere disattesa dall’Amministrazione“.

Quanto alla riservatezza degli atti essa viene ritenuta dalla stessa sentenza n. 2716/04, sufficientemente tutelata dalla disposizione di cui all’art. 43, comma 2 del d. Igs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce: i consiglieri ” sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge“. Il Consiglio di Stato osserva, infatti, che”… essendo i detti consiglieri tenuti al segreto nel caso di atti riguardanti la riservatezza dei terzi, non sussiste, all’evidenza, alcuna ragione logica perché possa essere inibito l’accesso ad atti riguardanti i dati riservati di terzi’.
L’ampia latitudine oggettiva dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e la specificità del titolo che abilita i Consiglieri all’esercizio del diritto di accesso, rispetto a quello generale di cui alla legge n. 241/90, non consentono di apporre alla predetta facoltà conoscitiva limitazioni che non siano espressamente contemplate dalla pertinente disciplina legislativa.
Pertanto il diritto di accesso del consigliere comunale non conosce i vincoli e le limitazioni previsti dall’ ordinario accesso di cui alla legge n. 241/1990, ed in particolare quelli relativi alla riservatezza dei terzi.

Assenti può avere ragione solo nel caso in cui mi mostra una legge dove si dice che un consigliere comunale non può assistere ad una “conferenza dei servizi interni” del comune dove esercita il mandato. Ma andiamo avanti…

“Dalla citata sentenza n. 2716/2004 emerge con chiarezza che l’attuale orientamento è nel senso dell’impossibilità di opporre diniego all’accesso dei Consiglieri, in considerazione del fatto che”….l’espletamento del mandato di cui sono investiti i consiglieri comunali li abilita a conoscere tutte quante le attività svolte dall’Amministrazione comunale nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti, affinché possano consapevolmente intervenire in ogni singolo settore”, tenuto conto che”….qualsiasi limitazione verrebbe a restrìngere la possibilità dì intervento, sia in senso critico sia in senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d’integrale espletamento del mandato ricevuto“.
In proposito è stato altresì precisato ( Cons. Stato, V Sez. , 4 maggio 2004, n. 2716; conforme Cds Sez.V, 9/10/2007 n. 5264 ) che “Allorché una richiesta di accesso è avanzata per l’espletamento del mandato risulta, invero, insita nella stessa l’utilità degli arti richiesti al fine dell’espletamento del mandato. Il riferimento alle notizie ed alle informazioni “utili” contenuto nella norma in esame, non costituisce affatto una limitazione, se appena si considera l’intero contesto della disposizione. Il diritto di accesso è stato, infatti, attribuito ai consiglieri comunali per “tutte le notizie e le informazioni… utili all’espletamento del proprio mandato” e, quindi, per tutte le^ notizie ed informazioni ritenute utili, senza alcuna limitazione. Dal termine “utili” contenuto nella norma in oggetto non consegue, quindi, alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, bensì l’estensione di tale diritto a qualsiasi atto ravvisato utile all’espletamento del mandato “.
Ne consegue che il diritto di accesso ricomprende “tutti quegli atti, ancorché non strettamente riferiti alle competenze del Consiglio Comunale, ma inerenti alle potenziali esplicazioni del munus di cui ciascun Consigliere risulta investito” e si estende, quindi agli “atti gestionali ed a quelli rientranti nella competenza della burocrazia comunale “(Parere del CdS 17/12/03, n.4849.”

Mi pare chiaro che il Consiglio di Stato dice che io potevo esserci, a meno che…

L’orientamento giurisprudenziale testé ricordato attribuisce, quindi, ai Consiglieri una facoltà di accesso agli atti amplissima che conosce pochissimi limiti. Tra questi, evidentemente, il caso che il consigliere agisca per interesse personale, ipotesi, naturalmente, da dimostrare adeguatamente.”

A meno che il sottoscritto non abbia agito per interesse personale, cosa chiaramente che il vice Assenti non ha esternato altrimenti avrebbe dovuto ben motivarla.

Le parti sin qui virgolettate del presente comunicato stampa sono state tratte dalla Circolare del Prefetto di Como ai Comuni della Provincia del 6/8/2009… quindi datate e sinceramente dovrebbero essere ben conosciute da un legale con anni di esperienza politico amministrativa.

Per fugare ogni dubbio ad Assenti che blatera di atti di natura endoprocedimentale riporto di seguito il Parere espresso dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 17/04/2012: “Accesso endoprocedimentale: “Il richiedente l’accesso che è parte del procedimento non deve dimostrare l’interesse all’accesso ai fini dell’esercizio del diritto. Il soggetto partecipante al procedimento amministrativo – diversamente da quello estraneo ad esso – null’altro deve dimostrare per legittimare il diritto di visionare ed ottenere copia dei documenti di interesse se non la veste di parte dello stesso procedimento (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 13 Aprile 2006 n. 2068).

A meno che Assenti non voglia dire che il Consiglio Comunale non è parte del procedimento.

Fin qui la legge.Ma rimane sempre il discorso dell’opportunità: cosa c’era da nascondere che un consigliere comunale non poteva sapere?”