SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il caso della riunione tecnica a cui De Vecchis si è presentato e che è stat rinviata per il medesimo motivo continua a far discutere. Il consigliere ha dichiarato di essere “Pienamente autorizzato”(CLICCA QUI) mentre il vicensidaco Andrea Assenti parlava di “invasione” (CLICCA QUI). Dopo le prese di posizione della minoranza oggi lo stesso Assenti in una nota stampa torna a prendere posizione sui fatti.

Di seguito le parole integrali del vicesindaco.

“Desidero fare alcune precisazioni in merito a quanto accaduto in occasione della convocazione di una riunione interna tra servizi per addivenire ad una trattazione degli elementi del project financing che coinvolgono diversi aspetti di competenza di professionalità e settori comunali specifici.

Alla riunione ho partecipato quale soggetto politico, appartenente alla Giunta, al fine di ascoltare i rilievi mossi dai dirigenti e pertanto la fattibilità del project prima di sottoporlo all’approvazione della Giunta, quale organo di indirizzo, la quale deve condividerlo ed approvarlo nella complessiva progettualità, nel rispetto degli aspetti tecnici demandati ai dirigenti, preliminarmente alla sottoposizione al Consiglio.

Il fatto verificatosi, quindi, cioè aver negato la partecipazione ad un tavolo tecnico, nell’ambito di confronto dialettico tra i servizi, su un argomento che non è ancora configurabile nemmeno quale “proposta di atto deliberativo”, ad un consigliere non ha configurato né una violazione di norme né, sul piano etico, mancanza di rispetto, bensì ha avuto lo scopo di preservare un clima di sereno confronto tecnico-giuridico, non afferente ancora, in tale fase, alla politica.

L’invocato art. 9 della L. n.241/1990 non attiene alla partecipazione politica al procedimento, ovvero ad una fase addirittura endoprocedimentale, bensì alla partecipazione al procedimento dei soggetti destinatari dell’atto, siano essi pubblici che privati (qui il vicesindaco fa valere, a suo avviso, l’articolo 7 della stessa legge 241 del ’90 n.d.r.).

Pertanto non si è ritenuta assolutamente conferente, anzi inopportuna, la partecipazione preventiva di un consigliere, atta ipoteticamente a condizionare lo svolgimento di un sereno confronto di natura meramente tecnica e non politica sul project.

Nemmeno i pareri di fattibilità non sono né sarebbero giammai stati resi durante tale riunione, bensì dopo il confronto e la predisposizione dell’atto da parte del servizio di riferimento.

Si è voluta artificiosamente creare una sovrapposizione di ruoli e di funzioni da parte del consigliere De Vecchis, il quale ha dato atto della presenza alla riunione di un esponente della Giunta.

Il sottoscritto, quale uditore, avrebbe partecipato alla riunione per rendere l’organo politico Giunta consapevole delle criticità che condizionano e condizionerebbero la proposta di atto da sottoporre agli organi politici di governo, dapprima quindi la Giunta, e, ove approvato, il Consiglio Comunale.

E’ pacifico ormai che i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato, in quanto rivestono una posizione privilegiata in ragione dell’Ufficio ricoperto.

Sicché mentre può configurarsi un diritto-dovere del consigliere di partecipazione alla vita politico-amministrativa, volto al controllo e quindi al perseguimento fattuale dell’ordinato e corretto svolgersi delle sedute consiliari e del rispetto della legalità di ogni fase procedurale delle riunioni del Consiglio Comunale, da ritenersi esplicazione del diritto di iniziativa, di attivazione, di stimolo nonché di vigilanza, che è intrinseco e connaturale all’espletamento del mandato popolare, è non altrettanto legittimo che le fasi endoprocedimentali, anzi nella fattispecie nemmeno tali, possano essere sottoposte a siffatto controllo di natura politica.

Ritengo legittimo anche il differimento dell’accesso ai pareri, resi in relazione ad una fase endoprocedimentale, ove richiesti da un consigliere comunale in relazione, alla fase successiva, di adozione dell’atto da parte degli organi politici.”