CUPRA MARITTIMA – Ripercorrendo le vicende che riguardano i rimborsi Ici da parte della società Eni a favore del Comune di Cupra, riferiti alle piattaforme petrolifere, vediamo che gli accertamenti da parte del comune sono partiti dalle annate 2008 e 2009.

Il successivo ricorso avanzato da Eni è stato rigettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno, da cui ne è scaturita una successiva impugnazione da parte della stessa società petrolifera.

Nel frattempo il comune di Cupra ha provveduto ad effettuare ulteriori accertamenti sulle imposte Ici dal 2010 al 2015. Tali riguardano le due piattaforme Fabrizia e Iole, appartenenti per il 51 per cento alla società Eni e per il 49 per cento alla società Edison.

Infine la Corte di Cassazione, si è prununciata in merito alla questione e ha decretato che i Comuni hanno, a tutti gli effetti, capacità impositiva sulle piattaforme, ha stabilito inoltre che queste ultime devono essere inserite all’interno della categoria D/7; devono essere quindi accatastate.

Non avendo l’Eni provveduto antecedentemente all’accatastamento, il Comune di Cupra non possiede alcuna rendita. La base imponibile viene perciò calcolata in base al valore di bilancio, come stabilisce il decreto legge dell’11 luglio 1992; si tratta del valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, di ciò che risulta dalle scritture contabili.

Il Comune ha richiesto perciò la documentazione contabile delle due piattaforme all’Eni e, da lì, si è proceduto al calcolo dell’imposta dovuta dal 2008 al 2015, su Imu, Ici e Tasi.

Sempre il Comune, ha deciso di intraprendere una transazione con la società Eni, in modo da evitare farraginosi iter giudiziari. Dichiara il Sindaco Domenico D’Annibali: “La trattativa mira a raggiungere un rapido accordo, costruito però su quelli che sono i dati reali ed effettivi per poter calcolare l’imposta. Quello che incasserà il Comune è ciò che effettivamente gli spetta, evitando però di incorrere in prolungati iter procedurali”.

L’importo calcolato, al lordo dell’anticipo già ottenuto dal Comune, è di 1.231.859 euro, il cui il 32 per cento sarà impiegato in spese legali, tecniche, fiscali e d’accertamento.

Per ciò che riguarda l’anno 2016 e quelli a venire, la tassazione si riduce alla sola Tasi. Pertanto la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 stabilisce che tali impianti sono esclusi dall’imposizione insita nella rendita attribuita, in quanto, per le categorie catastali D e E si tiene conto soltanto del suolo e delle costruzioni, inclusi gli elementi strutturali connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.