FERMO – A gennaio in occasione dell’incontro di calcio Fermana – Civitanovese, valevole per il campionato nazionale serie D (girone F) disputatosi presso lo stadio Recchioni di Fermo, nel settore curva ospiti riservato alla tifoseria Civitanovese veniva esploso un ordigno la cui deflagrazione veniva udita in tutta l’area del campo sportivo, sollevando una densa cortina di fumo.

L’episodio veniva ripreso dall’operatore di Polizia Scientifica del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fermo a mezzo di una telecamera mobile.

La visione dei filmati girati dall’operatore di Polizia Scientifica  in occasione dell’episodio, che riprendeva l’intera sequenza dell’evento,  consentiva di individuare con esattezza il giovane che aveva lanciato e fatto esplodere l’ordigno.

Le successive  indagini esperite da personale dell’Ufficio Ordine e Sicurezza Pubblica di questo Ufficio di Polizia in collaborazione con il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, al quale venivano inviati i fotogrammi che ritraevano il volto dell’autore  dell’episodio, consentivano di indentificare compiutamente entrambi.

Un 19enne tifoso della Civitanovese  veniva quindi denunciato alla locale Procura per il  possesso di artifici pirotecnici e utilizzo e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.

Il giovane era già gravato di precedenti di polizia per il possesso di artifizi pirotecnici e lancio di materiali pericoloso in occasioni di manifestazioni sportive e per tale ragione nei suoi confronti già in passato era stato adottato un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (Daspo) per la durata di un anno e scaduto il 15 maggio 2016. E’ stato quindi emanato un ulteriore provvedimento di divieto di accesso nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive per una durata di cinque anni con l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche (luogo di residenza del giovane) per la durata di cinque anni, trenta minuti dopo l’inizio di ogni incontro di calcio che sarà disputato dalla società sportiva Civitanovese Calcio.

Il provvedimento veniva ritualmente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno.

L’eventuale contravvenzione al divieto comporterebbe la possibilità di incorrere alle sanzioni di Legge che prevedono la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10 mila a 40 mila euro nonché l’inasprimento del provvedimento.