ROMA – Il Capo Dipartimento della protezione civile ha firmato una nuova circolare che riguarda le procedure per assicurare un’adeguata assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti di agosto e ottobre presso strutture alberghiere che si sono rese disponibili a garantire tale ospitalità transitoria, anche al di fuori del territorio comunale o regionale di provenienza dei cittadini.

A seguito dei terremoti del 26 e 30 ottobre, infatti, per tutelare la pubblica incolumità è stato deciso, anche in forma generalizzata e non formalizzata, di allontanare le persone dagli edifici e dai centri abitati interessati dalle scosse e di accoglierle in strutture al coperto, data l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche nelle aree interessate e della conseguente impossibilità di assistere adeguatamente i cittadini stessi attraverso l’allestimento di aree attendate.

Come noto, l’assistenza alberghiera era stata esplicitamente ricompresa, dopo il terremoto del 24 agosto con l’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016, tra le diverse misure attivabili per garantire una assistenza transitoria, dopo la chiusura delle aree di accoglienza in tenda, ai residenti in edifici valutati, a seguito delle verifiche di agibilità, con un esito “diverso da A”, ovvero non agibile.

Dopo i terremoti del 26 e 30 ottobre, che hanno comportato un’estensione del territorio interessato e un conseguente incremento del numero degli edifici da controllare, le verifiche di agibilità degli immobili attraverso le schede Aedes e con procedure speditive FAST sono in corso e richiederanno, necessariamente, diverse settimane. In questo periodo di tempo, quindi, la perdurante precarietà è riconosciuta quale elemento che dà accesso alla fruizione dell’ospitalità alberghiera in forma generalizzata fino alla messa a regime delle procedure di verifica di agibilità/utilizzabilità delle abitazioni.

In tal senso, fino al 6 gennaio 2017 (incluso), i Comuni interessati dagli eventi sismici dovranno attestare, alla data dei terremoti, la semplice condizione di residenza/dimora abituale delle persone ospitate segnalate, tramite le Regioni, dalle strutture alberghiere. Tale attestazione sarà necessaria per coprire, con le risorse disponibili per la gestione dell’emergenza, le spese sostenute.

Contemporaneamente, sempre entro il 6 gennaio prossimo, le Regioni e i Comuni devono predisporre delle procedure univoche per individuare, non più in modo generalizzato ma puntualmente, le persone che possono essere ospitate nelle strutture ricettive in quanto:

– residenti/dimoranti in edifici classificati con esito diverso da “A” delle schede AEDES, o per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo;

– residenti/dimoranti in edifici classificati con esito “non utilizzabile” nella scheda FAST;

– residenti/dimoranti per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo o risulti programmata, da parte del Comune, una verifica a tappeto;

– residenti/dimoranti in edifici ricadenti all’interno di “zone rosse”;

Tutte le persone che non rientreranno in questi casi, a partire dal 7 gennaio avranno cinque giorni per organizzare il rientro in abitazioni agibili/utilizzabili o, comunque, per lasciare la sistemazione in albergo, termine dopo il quale le spese saranno poste a loro carico. Il termine dei cinque giorni verrà applicato anche ogni qualvolta le condizioni specificate verranno meno in date successive al 6 gennaio 2017, con il procedere delle verifiche di agibilità.

Questa procedura non si applica per le famiglie ospitate in alberghi di Comuni diversi da quelli di residenza che, per l’anno scolastico in corso, hanno figli iscritti a Istituti scolastici nei Comuni di accoglienza. Per loro, infatti, permane il diritto di rimanere nelle strutture alberghiere ad esse assegnate.