La revisione costituzionale Renzi-Boschi individua una nuova composizione del Senato della Repubblica (il nome resta lo stesso).

I senatori saranno 100, così composti: 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 21 sindaci, 74 consiglieri regionali.

Esclusi i 5 senatori di nomina presidenziale, gli altri 95 dovranno essere scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi” (nuovo articolo 57).

Se in queste ore si sta discutendo molto sui criteri di nomina dei 74 consiglieri regionali (“I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio“), è anche interessante osservare la vicenda relativa ai 21 sindaci (uno per regione più uno per ciascuna delle province di Trento e Bolzano; le Marche si trovano ad avere 2 senatori con 1,54 milioni di abitanti, il Trentino-Alto Adige 4 senatori con 1,06, Valle d’Aosta e Molise 2 con rispettivamente 0,13 e 0,31 milioni di abitanti).

C’è da notare come nel 2011 la Corte Costituzionale, nella sentenza 277, sancì lincompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un comune con popolazione sopra i 20 mila abitanti. Qui la sentenza.

Sentenza che generava ulteriore conseguenza nel decreto  138/2011La carica di parlamentare è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva. 

Nel dicembre successivo anche la Commissione Permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze della Camera prendeva atto di quanto scritto dalla Consulta: “Il Comitato, conformemente alla sua proposta originaria, ha convenuto che la sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, trattandosi di una sentenza additiva che ha direttamente introdotto nella legge n. 60 del 1953 la previsione della incompatibilità parlamentare della carica di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, non lasci alcun margine di controvertibilità, imponendo alla Giunta di prendere semplicemente atto di una incompatibilità ormai inequivocabile e provvista di un indubbio rilievo costituzionale“.

La Renzi-Boschi scavalca l’incompatibilità e la costituzionalizza. Il punto più interessante tuttavia riguarda il motivo per cui la Consulta decise che il doppio incarico fosse incostituzionale.

Ce lo spiega Altalex riprendendo passi della sentenza: “Non solo sul versante della diversità di ratio e di elementi distintivi propri” si legge qui, ma anche “a causa del potenziale conflitto di interessi che può costituirsi in capo alla stessa persona chiamata a dare vita alle leggi nazionali e ad amministrare chi dalle stesse leggi è regolamentato.

C’è a questo punto da domandarsi se il potenziale conflitto di interessi, valevole per quel senatore/sindaco che pesava 1 su 315, possa riguardare anche i nuovi senatori/sindaci che hanno un peso di 1 su 100. Sulla base di questa semplice proporzione la risposta appare scontata, essendo il voto del nuovo senatore molto più importante di quello precedente.

Ma c’è di più. La Renzi-Boschi descrive circa 16 materie nelle quali il Nuovo Senato avrà poteri identici a quello attuale, ovvero una potestà legislativa pari a quella della Camera dei Deputati. Tra queste materie quella che, più e forse unica, assegna un concreto potere legislativo sui territori sono (articolo 70) “le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni”.

Per limitarsi alla sola questione delle “funzioni fondamentali dei Comuni“, essa apre uno spettro potenzialmente elevato sulle “leggi bicamerali”. Sono funzioni fondamentali dei Comuni in base al decreto legge 95/2012, tra le altre specifiche, “l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale”; “la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale”; “attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi”; “l’organizzazione e la gestione dei servizi (…) raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi“; “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini”; “edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici“; “polizia municipale e polizia amministrativa locale”; e altro.

Ecco, forse col Nuovo Senato si supererà la sentenza di incompatibilità pronunciata dalla Corte Costituzionale nel lontano 2011. Tuttavia il presupposto di potenziale conflitto di interessi sarà più forte di prima.