SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’avvocato Luigi De Scrilli in merito al “caso” Alessandro Capriotti/Ciip. Alcune precisazioni che riguardano RivieraOggi.it sono poste in corsivo tra parentesi. I grassetti sono nostri.

In merito alla notizia apparsa sul Vostro quotidiano secondo cui Alessandro Capriotti sarebbe stato dichiarato compatibile con la carica di membro del Consiglio di Amministrazione del Ciip S.p.A. ritengo opportuno, nell’interesse del dottor Fabio Bagalini, precisare quanto segue, con preghiera di pubblicazione:

1) Il Ciip S.p.A. non è legittimato a valutare la denunciata incompatibilità del Capriotti essendo tale valutazione di esclusiva pertinenza del dirigente scolastico dell’Istituto Professionale Tecnico Statale “Filippo Buscemi” di San Benedetto del Tronto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, i quali ancora non si sono pronunciati al riguardo, essendo in corso la relativa istruttoria. E’ pertanto destituita di fondamento l’affermazione giornalistica secondo cui Capriotti non sarebbe incompatibile (non capiamo se “l’affermazione giornalistica” sia a noi rivolta, abbiamo il dovere di riportare quanto espresso dal Ciip e da uno studio legale privato, virgolettando, usando il condizionale quando opportuno e addirittura pubblicando integralmente dei documenti a noi forniti dal Ciip stesso per la maggiore comprensione possibile);

2) Il parere espresso dal legale del Ciip S.p.A. non è un parere pro veritate, le cui conclusioni non sono minimamente condivisibili sotto molteplici profili giuridici tra i quali deve evidenziarsi la circostanza che lo scopo lucrativo del Ciip S.p.A. è essenziale al contratto di società e non può essere modificato se non attraverso una trasformazione della stessa forma sociale da Società per Azioni a Azienda Speciale Consortile. Lo stesso statuto Ciip S.p.A. all’articolo 29 prevede la ripartizione degli utili e il fatto che sia anche prevista la possibilità che i soci possano decidere di non ripartirli tra di loro è una mera evenienza del tutto discrezionale che può venire meno in qualsiasi momento e che comunque non elimina alla radice lo scopo di lucro radicato nello statuto stesso;

3) Il parere legale del Ciip S.p.A. trascura completamente di rispondere – con ciò facendo dando ragione al Bagalini – all’ulteriore contestazione formulata dal Bagalini stesso secondo cui si chiedeva di esaminare se in capo al Capriotti sussistessero le condizioni statutarie (a nostro parere mancanti) necessarie per essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, ossia titolo di studio e esperienza professionale in qualità di dirigente o amministratore presso enti pubblici o privati. In ragione di quanto sopra si è chiesto al CdA del Ciip S.p.A. di verificare tale aspetto e in caso affermativo non di revocarlo bensì di attivare la procedura di decadenza.