Il parere dell’avvocato Simona Rostagno di Torino sulla presunta incompatibilità di Alessandro Capriotti come consigliere del Ciip, documento integrale: CIIP – PARERE SU CAPRIOTTI

ASCOLI PICENO – Una tempestina in un bicchiere d’acqua. Corrente, si intende. Così il Consiglio di Amministrazione della Ciip, Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno, una realtà che copre 59 comuni e vanta 250 dipendenti, deve aver considerato l’affaire Alessandro Capriotti, il consigliere nominato dal sindaco di Pasqualino Piunti che, secondo quanto sollevato dall’avvocato Fabio Bagalini dell’Udc, sarebbe incompatibile in quanto dipendente dell’Istituto Alberghiero di San Benedetto. Le argomentazioni dei centristi si basano sul comma 10 dell’articolo 508 del Testo Unico sulla Scuola che specificatamente  impedisce di accettare cariche in società costituite a fine di lucro al personale docente.

Due i punti da chiarire. Per prima cosa, stando a quanto constatato presso lo stesso consorzio Alessandro Capriotti, al momento, non avrebbe presentato alcuna lettera di dimissioni. Il secondo punto, ancor più significativo, è il parere, chiesto dalla stessa Ciip a seguito della diffida di Bagalini, allo studio legale torinese Rostagno-Zanino.

Per gli avvocati, che il 17 ottobre hanno inviato un parere legale al consorzio idrico, non esisterebbe quell’incompatibilità sollevata dall’Udc circa il doppio incarico rivestito da Capriotti, che è anche coordinatore cittadino di Forza Italia e anzi i rilievi portati dai centristi sarebbero “infondati”. Tra le foto vi proponiamo alcuni estratti dello stesso parere.

Per i legali interpellati dalla società sarebbero due gli ordini di motivi in base ai quali l’Alessandro Capriotti dipendente dell’Alberghiero non è incompatibile con l’Alessandro Capriotti Consigliere d’Amministrazione in Ciip. I legali sottolineano innanzitutto che l’articolo 508 ha un altro comma, il 15 che recita così: Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni” tra cui rientrerebbe il ruolo dello stesso Capriotti in seno al Consorzio e specificano poi che quest’autorizzazione deve intervenire a seguito della nomina dello stesso Capriotti da parte dell’assemblea, non prima.

Il secondo punto che gli avvocati torinesi contestano alla diffida a firma Udc è la qualificazione dell Ciip come società a scopo di lucro in quanto società di capitali. Esistono infatti, per lo studio legale, basi solide per escludere che il Consorzio agisca mosso dallo scopo di lucro, sia oggettivo che soggettivo e a conferma del parere ci sono riferimenti al Referendum del 2011 e alla Corte Costituzionale in base ai quali gli avvocati definiscono il servizio idrico “un servizio finalizzato agli investimenti e al recupero dei costi”, non già al lucro. Infine, a sostegno della tesi, gli stessi citano lo Statuto della stessa Ciiip che in materia di destinazione degli utili “dà priorità alla volontà assembleare che può bloccare il riparto fra i soci destinando tutti gli utili a investimenti o miglioramento dei servizi esistenti.”