SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo Comunicato stampa della Corte di Giustizia Dell’Unione Europea di Lussemburgo.

“Corte di giustizia dell’Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 77/16

Lussemburgo, 14 luglio 2016

Sentenza nelle cause riunite C-458/14

Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati.

Tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati. La direttiva servizi 1 concretizza la libertà di stabilimento nonché i principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione.

In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020.Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle autorità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione. Con l’odierna sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni 2 per via della scarsità delle risorse naturali.

Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.

Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato

interno (GU L 376, pag. 36).

2 Le concessioni oggetto delle cause di cui trattasi possono essere qualificate come «autorizzazioni» ai sensi della direttiva 2006/123.www.curia.europa.eu La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento. Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

AGGIORNAMENTO Giuseppe Ricci, presidente dell’Itb interviene a Riviera Oggi: “Questa è una sentenza tombale per 30mila aziende e 500mila persone che hanno lavorato e investito una vita nella propria attività, un fiore all’occhiello del made in Italy che finirà in mano a speculatori” si sfoga Ricci.

“Questa è una sciagura per noi, adesso pretendiamo che i parlamentari nazionali e regionali si attivino e ascoltino le nostre istanze che sono- prosegue il presidente- la richiesta di sdemanializzazione o la concessione di un diritto di superficie a lungo termine con possibilità di riscatto. Non vogliamo le spiagge ma il riconoscimento dei nostri investimenti sulle strutture che ormai non sono più concessioni ma parte integrante dell’aggregato urbano. Siamo pronti a scendere in piazza e ad andare a Montecitorio, stanno mettendo in difficoltà migliaia di imprese” chiude Ricci.