
SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La partita attorno al ricorso al Tar che Pd e Udc stanno preparando assomiglia tanto, approfittando della stagione degli Slam, a una partita di tennis. Magari in doppio se consideriamo le squadre pressoché fatte dopo l’ultimo Consiglio. L’area del Pd assieme all’Udc da una parte favorevoli all’intervento giurisdizionale e la maggioranza dall’altra che su questo punto ha trovato un “partner di racchetta” in Giorgio De Vecchis.
Il Pd, che correderà la sua domanda di istanza cautelare, punta a portarsi a casa il primo set in 30 giorni, tanto infatti impiegherebbe il Tar a decidere per la sospensiva. L’Udc invece, compagno di doppio ma con qualche evidente problema di alchimia di “gioco”, la vorrebbe risolvere al meglio dei tre set (non dei cinque perché il procedimento per i contenziosi elettorali davanti al Tar ha tempi relativamente brevi e durerà qualche mese) e quindi non presenterà istanza cautelare aspettandosi una risoluzione della partita “entro la fine del 2016” come si è auspicato anche l’avvocato Dalessio.
L’oggetto del contendere è formalmente la richiesta al giudice amministrativo di “ridisegnare” l’emiciclo in base al tanto citato comma 10 dell’art.73 del Tuel e tiene fuori, sempre formalmente, la questione della governabilità perché sulla carta, data la distinzione legale dei due organi, un Sindaco e un Consiglio Comunale di “segno opposto” possono coesistere. In caso il Tar desse ragione al Pd e all’Udc quindi, non solo il premio di maggioranza attribuito dall’ufficio elettorale alla coalizione Piunti si annullerebbe, ma l’intero assise vedrebbe gli attuali equilibri ribaltati.
Ma la partita si giocherà effettivamente solo per la “coppa” della rappresentanza in Consiglio o inevitabilmente la “prima di servizio” si sposterà anche sulla governabilità?
Per l’Udc l’unico obiettivo sarebbe un nuovo equilibrio in assise, come dimostrato dall’intenzione “di non chiedere sospensive” ha dichiarato meno di due giorni fa Domenico Pellei che assicura di “non voler paralizzare la politica cittadina” con una eventuale sfiducia a Piunti nel caso in cui il Tar assegnasse una diversa maggioranza.
Assieme a questo rilievo, da parte dell’Udc e dei suoi avvocati, anche quello sul cosiddetto “Divieto di Mandato Imperativo” (art.67 della Costituzione) che impedirebbe sulla carta alle coalizioni di centrosinistra ritrovatesi in maggioranza di dare disposizioni dirette ai consiglieri su una eventuale sfiducia. Per la Costituzione, che si riferisce invero al solo Parlamento anche se il Consiglio può esserne considerato declinazione locale, un membro di un organo deve infatti sempre garantire responsabilità politica nei confronti di chi lo ha eletto.
Il concetto di per sé è però piuttosto fragile, sia per la mancanza di conseguenze concrete (quali l’espulsione dall’organo ad esempio) in caso di violazione di tale divieto, sia perché l’intero concetto della responsabilità verso gli elettori è facilmente ribaltabile, quanto più se l’oggetto è proprio la rivendicazione della maggioranza dei consensi, di lista, alle elezioni.
Nonostante l’aria di sostanziale collaborazione che si è respirata in Consiglio quindi, non si possono escludere in definitiva conseguenze sul governo della città in caso di pronuncia favorevole del Tar per i ricorrenti. E per diversi motivi. La richiesta di sospensiva che eventualmente correderebbe il ricorso dei democratici infatti difficilmente potrà essere vista dalla maggioranza come segno di pace in tal senso, poiché tenderebbe a “bloccare” una parte consistente dell’attività consiliare in attesa di giudizio definitivo. In più, a far tremare la maggioranza potrebbero esserci i casi precedenti di “anatre zoppe” in Italia nei comuni di Bolzano, Isernia, Nocera Inferiore, Torremaggiore, Marigliano e Battipaglia in cui le amministrazioni “azzoppate”, non dal Tar ma ab initio, hanno avuto vita breve nella maggior parte dei casi. Lo spettro di sfiducie, commissariamenti e nuove elezioni potrebbe essere già presente ma a onor del vero nulla al momento, se non premature previsioni, farebbe pensare a queste intenzioni da parte dei ricorrenti.
Insomma se questa sarà una partita fra rappresentanza e governabilità, più lunga di quella che si giocherà al Tar, i cittadini potrebbero auspicarsi alla fine che non somigli troppo a un match di tennis, sport che per il filosofo francese Andrè Scala è, parafrasando, “un combattimento a distanza in cui la palla viene ricevuta carica di tutte le intenzioni dell’avversario senza tuttavia la sua presenza”. Se infatti le palle, i ricorsi, le azioni di governo fossero “scagliati”, da una parte e dall’altra del “campo”, senza presenza, senza collaborazione e senso di responsabilità tra i giocatori, a rimetterci sarebbero solo i cittadini.
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Mi sono già espresso, chi rinuncia al ricorso lo fa’ a titolo personale mentre prima dovrebbe ascoltare gli elettori che hanno votato. I cittadini hanno votato consiglieri e sindaco. Non sarà certo uno sterile premio partita a sovvertire una volontà popolare. Ma attendiamo gli esiti perché i salti delle quaglie sono già nell’aria.
Matematicamente non fa una piega, anche se somiglia molto al “penta-partito” che in passato abbiamo aborrito.
Quello che mancherebbe sarebbe l’opposizione, che invece ritenevi fondamentale nei tuoi giudizi sulla vecchia amministrazione.
C’è chi ha giocato con il voto disgiunto ( tutti, nessuno escluso) e chi ne ha approfittato, ma ora, nolente o dolente, godetevi lo spettacolo al club politico dei volemeze bene. In realtà una amministrazione politica nata morta ma l’ubriacatura è tanta….
Guardate, finché si permette a qualcuno di presentare sette liste, e a SBT di candidare 408 persone, il disgiunto è giustissimo e sacrosanto.
Tutte quelle candidature vanno a catturare il voto poco consapevole di parenti e amici, almeno il sindaco possono sceglierselo per bene senza questa “esca”.
Sarebbe diverso se si consentisse una sola lista per ogni candidato sindaco, e quindi molti meno candidati; a quel punto il voto sarebbe già più ragionato e non serve più il disgiunto con i casini che si porta dietro.
Sono con te
Si Mariano, potrebbe anche essere, ma dopo ci sono le ideologie che dividono
Dall’articolo non mi è chiara quale sarebbe la distribuzione dei seggi in caso di accoglimento del ricorso, sarebbe interessante saperlo con certezza. Io penso ad un riparto proporzionale puro, non certo ad un premio di maggioranza al csx.
Ritengo che giuridicamente il ricorso sia fondato e giusto, ma che alla fine in mancanza di una giurisprudenza netta (ci sono diverse sentenze contrastanti) prevalga l’idea di governabilità sul criterio della rappresentatività.
Non è chiarissimo purtroppo perché avremmo dovuto azzardare un’ipotesi visto non c’è giurisprudenza in merito, i perazzoliani a caldo dopo le elezioni fecero una previsione di 14 seggi al centrosinistra e 9 al centrodestra ma è solo una loro opinione anche perché l’art.73 fa solo un’ipotesi negativa laddove dice “non” spetta il premio di maggioranza al vincente se il soccombente al ballottaggio ha ottenuto la maggioranza dei voti di lista al primo turno. Neanche il caso di Potenza ci viene in aiuto perché lì l’anatra diciamo così è stata “azzoppata” dall’ufficio elettorale e il ricorso mirava a “guarirla”, sarebbe un… Leggi il resto »
Grazie Carlo. Questo avvalora la mia ipotesi, “non spetta il premio di maggioranza se…” può significare solo che non si applica il premio, non certo che va al centrosinistra, quindi si dovrebbe fare un riparto proporzionale puro. Immagino 12 seggi su 24 alla coalizione di Perazzoli che ha il 50,8%, 7 a quella di Piunti, 3 a De Vecchis, 2 da attribuire in base ai resti, forse 1 a Castagna e 1 altro a De Vecchis. La distribuzione a Potenza fatta in prima istanza dall’ufficio elettorale dovrebbe dare lo specchio di quello che avverrebbe a SBT in caso di accoglimento… Leggi il resto »
Anche per me probabilmente il premio di maggioranza non verrà dato anche perché è un premio mirato all’implemento della governabilità, si tratta però di un’opinione vedremo nel caso i fatti e le sentenze.
Basti tu a capire tutto. Attendere i responsi dei giudici no?
Quindi la sentenza già ce l’hai
Si però le sentenze mirano ad affermare un principio e se il Tar desse ragione ai ricorrenti lo farebbe sul principio della rappresentatività in Consiglio. Da qui i dubbi sul premio di maggioranza che è invece affermazione del principio di governabilità.
Perazzoli si è rimesso con serenità ai giudici che ne sanno più di noi. Anch’io.
Scusa Mariano, come hai riportato tu l’art. 73 parla di premio di maggioranza solo per il sindaco vincitore; dice infatti che il premio va alle liste del sindaco eletto al primo turno se totalizzano tra il 40% e il 60%; oppure alle liste del sindaco eletto al secondo turno con percentuale minore al 60% se nessun altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato il 50% dei voti validi. In nessuno dei due casi può spettare un premio di maggioranza a Perazzoli, che non è diventato sindaco né al primo né al secondo turno. In caso di accoglimento… Leggi il resto »
Consiglio di Stato, Sezione 5
Sentenza 15 marzo 2016, n. 1035
Data udienza 10 dicembre 2015
Buongiorno merito al ricorso T.A.R. Marche pe rle elezioni amministrative di S.Benedetto del Tronto : ” La rappresentatività di una lista…è cosa diversa dalla rappresentatività del suo candidato sindaco, atteso che ciascun elettore, in forza dei meccanismi del voto disgiunto, può esprimere due opzioni diverse: da qui la possibile diversità tra l’elettorato che ha votato a favore del candidato sindaco di una coalizione e quello che ha appoggiato le relative liste collegate. I voti espressi in favore del candidato sindaco di una coalizione potrebbero dunque ben sottendere una scelta difforme, da parte degli stessi elettori, rispetto alle liste in competizione,… Leggi il resto »
Sul disgiunto non ci sono dubbi, vale sicuramente il voto dato alla lista per computare i seggi e non quello del sindaco.
Il dubbio è sui voti dati in modo secco al solo sindaco, senza indicare liste; vanno conteggiati tra i voti validi per il riparto oppure no? Nel primo caso il ricorso verrebbe respinto, nel secondo accolto.
n merito al ricorso al TAR Marche : la Corte Costituzionale che, nella storica sentenza n. 107/1996, riporta testualmente: «Nel primo turno l’elettorato è chiamato ad esprimersi sia per i candidati alla carica di sindaco, sia per le liste che concorrono per la composizione del consiglio comunale. Quindi, ancorché espresso in un’unica scheda, il voto è doppio e, secondo una precisa e consapevole opzione del legislatore, può essere anche disgiunto, nel senso che è possibile che l’elettore voti per un candidato sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata». Anche il Giudice Amministrativo, con la sentenza T.A.R. Friuli… Leggi il resto »