ANCONA – Ricordate la vicenda del Concorso di Primario Otorinolaringoiatria Area Vasta 5 che ha visto vincitore il dottor Giancarlo Ciabattoni? Il professionista ascolano era stato giudicato primo ma la graduatoria non fu accettata dal secondo classificato, dottor Umberto Pignatelli di Brescia e dal sambenedettese Roberto Rosetti, terzo classificato e dirigente incaricato fino a quel momento.

La Camera di Consiglio riunitasi il 19 febbraio ha emesso la sentenza nei giorni scorsi. Ha dichiarato il ricorso  inammissibile per difetto di giurisdizione, compensando le spese (in pratica ciascuno paga il proprio difensore e nessuno rimborsa alle altre parti le spese di lite). In quanto alle ragioni su cui si fonda la decisione, il Collegio ha ritenuto di poter richiamare una sentenza della Sezione III del Consiglio di Stato (n. 5693 del 16 dicembre 2015), la quale, in punto di giurisdizione, approda a conclusioni che appaiono diverse rispetto alla precedente sentenza della stessa Sezione n. 2790 del 5 giugno 2015. Ecco alcuni passaggi:

  • Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente declaratoria della giurisdizione del Tribunale ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, competente per territorio, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto nel termine perentorio.
  • Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne è fornito. Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.) Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali che continuano a connotare la questione dell’individuazione del giudice competente a conoscere delle controversie discendenti da procedure lato sensu selettive preordinate al conferimento di incarichi dirigenziali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione e compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

A questo punto i ricorrenti hanno quindi le seguenti possibilità: l’appello al Consiglio di  Stato sulla giurisdizione, riassumere  il giudizio dinanzi al Tribunale ordinario o la rinuncio sia all’appello, sia alla riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario.