MONTEPRANDONE – Nel giugno 2014 la dirigenza di una società operativa a Monteprandone aveva licenziato un uomo residente a Martinsicuro. La ditta aveva proceduto in questa maniera perché asseriva che il dipendente “aveva condotto fuori dai locali del magazzino un pacco contenente materiale aziendale (un telefonino) appropriandosene senza autorizzazione alcuna”. Il lavoratore, tramite il suo legale, ha fatto ricorso contro il licenziamento.

Il 29 dicembre 2015 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli, in accoglimento integrale delle argomentazioni del dipendente, ha statuito “l’assoluta mancanza di prova e quindi l’assoluta insussistenza ed infondatezza delle contestazioni disciplinari e in particolare del grave e calunnioso fatto addebitato all’uomo”. Secondo quarto riportato nella sentenza, le immagini della videosorveglianza hanno consentito di rilevare la regolare condotta del lavoratore e il corretto svolgimento delle sue mansioni. E’ stato quindi affermato che “la contestazione era un mero pretesto per licenziare il lavoratore, il quale infatti nel corso del giudizio, senza alcuna remora anche rispetto alla visione dei filmati, ha avuto modo di dimostrare con determinazione di avere regolarmente espletato la propria attività lavorativa e, per l’effetto, la infondatezza delle ingiuste e calunniose contestazioni poste alla base del provvedimento dichiarato illegittimo”.

Tali risultanze e l’assoluta inconsistenza delle accuse mosse dall’azienda hanno determinato il giudice a ritenere del tutto insussistente la “giusta causa” del licenziamento e ad applicare la normativa di legge “Fornero” che prevede la immediata reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo.