
SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per la stagione calcistica in corso, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con provvedimenti amministrativi per disciplinare le attività di vendita di bevande superalcoliche, alcoliche e analcoliche in caso di manifestazioni sportive, recependo così le disposizioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, organismo del Ministero dell’Interno che attua le misure in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di eventi sportivi.
Pertanto il vicesindaco Eldo Fanini ha firmato l’ordinanza con la quale dispone che, in occasione delle partite di calcio disputate a San Benedetto del Tronto e previste dal calendario del Campionato Nazionale Dilettanti serie D – girone F per la stagione 2015 – 16, è temporaneamente vietata la vendita di bevande superalcoliche e di bevande alcoliche con gradazione superiore al 5 %, e la vendita in lattine e in contenitori di vetro di bevande alcoliche con gradazione inferiore al 5% e non alcoliche.
La vendita delle bevande consentite dunque deve essere effettuata in contenitori di plastica o di carta, previa spillatura o mescita, e comunque privi di tappo o di chiusura metallica. E’ vietato altresì a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.
Il divieto è adottato nei confronti di tutti gli operatori commerciali, anche in forma ambulante, agli artigiani, ai punti di ristoro interni allo Stadio e a tutti gli esercizi pubblici (fatta eccezione per la sola somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), operanti all’interno dell’area prevista nella planimetria allegata.
Le disposizioni valgono nelle tre ore antecedenti l’inizio delle partite e si protraggono sino alle due ore successive alla conclusione di ogni partita.
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Non capisco…
Se una domenica pomeriggio, un automobilista/motociclista/ciclista che proviene da San Benedetto del Tronto, va a trovare un amico che abita a Porto d’Ascoli, diciamo per festeggiare il suo compleanno e ha con se in auto/moto/bicicletta “due bottiglie di spumante”, nel caso in cui venisse fermato dalla Polizia municipalizzata sulla Statale 16, sul Viale dello Sport o sul Lungomare, potrebbe venire sanzionato? Cioè dovrebbe prendere l’Autostrada per recarsi in quel di Porto d’Ascoli? Immagino e spero ci siano delle eccezioni, magari non riportate nell’articolo perché altrimenti la questione sarebbe alquanto… strana!
Si tratta di divieto di vendita e non di circolazione
“E’ vietato altresì a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito”.
Vero, dal telefono avevo letto male. Indubbiamente ci si deve affidare alla discrezionalità del controllore…
Io direi che sarebbe ora di vietare i divieti, le persone debbono essere responsabili e chi sbaglia che paghi veramente e finalmente. Più tratteremo le persone come animali e più si comporteranno da tali… Mi sembra talmente facile …. che il Legislatore non ci arriva!
con quale criterio è stata fatta la perimetrazione?
uno chalet può vendere, l’eurospin o il conad no?
Solo a San Benedetto succedono queste cose. Grazie di tutto signor sindaco. Io non dimentico!