GROTTAMMARE – Le persone destinatarie di intimazione di sfratto esecutivo possono richiedere un contributo per regolarizzare il pagamento dell’affitto, nel caso di morosità incolpevole. La morosità incolpevole è stata introdotta di recente dalla legge (DM 14 maggio 2014) ed è la documentata impossibilità di pagare l’affitto per perdita o riduzione del reddito familiare. Pertanto, chi può dimostrare di trovarsi in questa condizione, può scongiurare lo sfratto e avere un aiuto economico.
La richiesta va fatta entro lunedì 11 maggio, compilando il modulo disponibile negli uffici del Servizio Assistenza alla Persona o su internet.

Il beneficio è destinato a quei nuclei familiari in cui il destinatario del provvedimento di sfratto per morosità, o uno dei familiari residenti nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o precario colpito dalla crisi economica, con conseguente riduzione della capacità reddituale per un evento quale: licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, malattia grave, infortunio o decesso di un membro del nucleo familiare tale da incidere notevolmente sul reddito familiare complessivo, cessazione di attività.

Il fondo di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli prevede un contributo massimo di 6000 € per ciascuna famiglia.
Il bando, infatti, stabilisce tre categorie di intervento: A. inquilini che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato inferiore di almeno il 10% rispetto al canone in vigore (contributo massimo 6000 €); B. inquilini impossibilitati a versare il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione (contributo massimo 2000€); C. inquilini che dimostrino la disponibilità del proprietario a consentire il differimento dello sfratto di almeno 6 mesi (contributo massimo da 2000 a 3000 € in base al tempo di differimento).

Il contributo deve essere richiesto dal titolare dello sfratto e, pur essendo a questi riconosciuto, verrà corrisposto direttamente al proprietario dell’immobile in questione. A dimostrazione dell’incolpevolezza della morosità, l’interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all’insorgere della riduzione della capacità reddituale.