SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Gaspari e Polidori furono già condannati dalla Corte dei Conti, per lo stesso importo di 170 mila euro complessivi di cui 119 mila al sindaco e 51 mila al dirigente del settore Pianificazione del Territorio e Urbanistica, in primo grado, e hanno successivamente ricorso alla condanna arrivata per “ingiustificato incarico di consulenza, conferito all’architetto Zazio – per il periodo 2006-2010 – in assenza dei presupposti e in violazione di legge“.

Nel ricorso Gaspari lamentava un “erroneità della sentenza, in particolare l’incarico conferito all’architetto Zazio avrebbe avuto un contenuto più ampio e più generale rispetto all’incarico conferito al professor Bellagamba e non sarebbe stato finalizzato alla specifica attività di redazione del nuovo Piano Regolatore“. Nell’appello di Gaspari, ancora, si legge che “era il dirigente responsabile del procedimento (quindi proprio Polidori, ndr) che avrebbe dovuto verificare e gestire il rapporto tra l’amministrazione comunale e il professionista incarico“. Sempre Gaspari ha presentato appello contro la “colpa grave”, per lui “insussistente”, e inoltre ha rilevato come ci fosse il “divieto il merito delle scelte discrezionali dell’amministrazione”.

Sia Gaspari che Polidori hanno chiesto che i loro appelli fossero pienamente accolti o, in subordine, venisse ridotto l’addebito. Il 24 luglio scorso tuttavia la Procura generale ha chiesto il “rigetto degli appelli”, lasciando aperta una possibilità sulla riduzione dell’addebito, “rimettendosi al Collegio”. Sia Polidori che Gaspari hanno rilevato come l’attività della Zazio si sarebbe “finalizzata ad incarichi di natura interdisciplinare, non prettamente urbanistica, attuativi di varianti parziali al Piano Regolatore Generale, schema direttore, piani particolareggiati vari“.

Secondo l’accusa del Pubblico Ministero vi è stata una duplicazione degli incarichi, “peraltro conferiti illegalmente, senza verifica sull’esistenza di risorse umane interne all’ente, senza procedura di comparazione e in carenza della eccezionalità della competenza”.

Il Collegio giudicante ha respinto entrambi gli appelli. Nella sentenza si legge, in merito ai “vizi di legittimità nell’affidamento della consulenza all’architetto Zazio che, seppure non idonei a configurare una condotta amministrativo-contabile per danno erariale ma, certamente, connotano la condotta gravemente colposa dei convenuti che ha determinato l’indebita spesa“.

Nel merito, nella sentenza si trova scritto che l’incarico a Zazio viene “descritto astrattamente negli atti amministrativi di conferimento dei vari, continuativi incarichi (…) per cui non sembra costituire qualcosa di nuovo o di diverso rispetto alle risultanze cui era giunto il precedente professionista esterno (semmai potrebbe costituire qualcosa di meramente aggiuntivo e di dettaglio, che non era necessario conferire all’esterno, potendo essere svolto, tranquillamente, dalle professionalità interne agli uffici comunali)”.

“L’incarico progettuale redatto ed eseguito da Bellagamba, per altro, conteneva anche tutte quelle prescrizioni di dettaglio che gli attuali appellanti ritengono, invece, errando, siano state conferite, per la prima volta, all’architetto Zazio”. Si fa poi riferimento ai decreti 31 e 52 del 2006 che “concernevano studi ed analisi di cui il Comune era già in possesso“. In merito allo “Schema direttore” realizzato dalla Zazio si legge che “non richiedeva una particolare competenza tecnica per essere stilato, atteso che le analisi e i dati utilizzati erano già in possesso degli uffici comunali”.

Riguardo i “piani particolareggiati” e le “varianti parziali” il Collegio ha ritenuto che “non potevano giustificare il ricorso ad una consulenza esterna ad alto contenuto di professionalità e il conseguente esborso di denaro pubblico“. L’incarico alla Zazio appare dunque “del tutto inutile, ripetitivo del precedente incarico, immotivato e foriero di danno erariale“.

Anche la parte in cui Gaspari afferma che le scelte dell’amministrazione comunale, nel merito, sono insindacabili, il Collegio precisa che “insindacabilità non significa certo che si possano effettuare scelte irrazionali e immotivate (…) Un comportamento di corretta gestione avrebbe richiesto scelte attente ed oculate del caso concreto e delle concrete possibilità, umane ed economiche esistenti all’interno dell’ente locale, prima di decidere di affidare all’estrerno un’attività progettuale, già efficacemente svolta da precedente esperto ed esporre l’ente locale ad un aggravio di oneri economici”.

La colpa grave viene ribadita per entrambi: hanno “violato le leggi della ordinaria diligenza, cui erano tenuti, affidando con estrema leggerezza un nuovo incarico esterno ad altro professionista (…) senza tener conto degli esiti del precedente incarico (…) di meno di un anno precedente (…) causando, così, un notevole aggravio di costi all’ente”.

Gaspari e Polidori non tennero conto che “l’ufficio di Piano già si avvaleva di ben quattro collaboratori a progetto tra architetti e ingegneri“.

Dunque “questo collegio non può che confermare la sussistenza della colpa grave, nel comportamento tenuto dagli attuali appellanti, foriero di danno erariale, attesa l’irrazionalità e antieconomicità delle scelte operate, (…) avevano il dovere giuridico di mantenere indenne l’ente locale da situazioni pregiudizievoli sul proprio bilancio”.