SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Tar dà ragione all’Eni. Lo scorso 9 gennaio il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso promosso dall’ente in contestazione alla prima delibera varata dall’amministrazione comunale relativa al progetto sul distributore di benzina da far sorgere lungo Viale dello Sport.
Una sentenza (la numero 32/2014) passata sotto silenzio, anche in virtù di un’ipotesi mestamente accantonata la scorsa estate, quando al bando redatto dal Comune non rispose anima viva. Un documento che era stato corretto dalla giunta, capace di impedire un secondo ritorno in Consiglio Comunale.
Come detto, il Tar fa riferimento al primo atto, che includeva la dicitura “no logo”, successivamente sostituita da “low-cost”. Per le norme sulla libera concorrenza, non potevano essere fissati tali paletti, dato che il basso costo del carburante non comportava l’automatica esclusione delle grandi ditte dalla gara. In sintesi: porte aperte a tutti, senza alcun tipo di limitazioni.
“Sono fondate – dichiara il Tar – le deduzioni impugnatorie con le quali l’ente ricorrente lamenta che la destinazione funzionale alla realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti no logo determinerebbe una violazione dei principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, precludendo la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione dell’area agli operatori economici non riconducibili alla categoria soggettiva degli esercenti no logo. Il Collegio condivide il principio di diritto per il quale i requisiti soggettivi di ammissione ad una procedura ad evidenza pubblica devono essere rispondenti all’esigenza di garantire la moralità professionale e l’affidabilità dei partecipanti in gara”.
Pertanto, quel tipo di percorso determinava “l’assunzione di un autovincolo, in capo all’amministrazione intimata, a richiedere quale requisito soggettivo di ammissione per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione dell’area, l’appartenenza alla categoria degli operatori economici no logo. Tale autovincolo si pone in contrasto con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all’art. 18 del TFUE (già art. 12 del TCE), non escludendo il rischio che operatori nazionali possano essere preferiti, in ragione della loro appartenenza alla categoria soggettiva dei “no logo”, nell’attribuzione della concessione dell’area di cui si controverte da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. Sono fondate dunque le doglianze con le quali si lamenta eccesso di potere, considerato che l’impugnata deliberazione si risolve nella predeterminazione di un requisito soggettivo di ammissione alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento della concessione dell’area di cui si controverte, non giustificato dall’esigenza di affidabilità soggettiva e moralità professionale del concorrente e del contraente”.
La delibera in esame fu approvata il 26 novembre 2012, data divenuta celebre per la frattura insanabile che si generò tra il sindaco Gaspari e i dissidenti. La Emili, all’epoca capogruppo del Pd, si sarebbe dimessa il giorno successivo, dando il là ad una guerra politica a tutto tondo.
“Questo provvedimento è finalizzato a qualcos’altro – attaccò – sennò non si spiegherebbe l’urgenza con cui l’avete presentato”. Oltre a porre la questione del libero mercato (principio tutelato da leggi europee), la Emili tentò di dimostrare il collegamento tra il progetto della pompa di carburante e i lavori allo stadio Riviera delle Palme: “Io c’ero alle riunioni di maggioranza e di partito e ricordo i discorsi che si facevano”.
Quella sera il centrosinistra preferì bruciare i tempi. Pure l’allora segretario comunale Pd, Felice Gregori, contestò la fretta: “Si sarebbero potuti attendere dieci giorni, avremmo potuto riflettere un po’ di più ed evitare questo scenario”.
Il pronunciamento del Tribunale giunge a giochi conclusi. La soddisfazione dei consiglieri ‘ribelli’ verrà certamente compensata dall’imbarazzo di chi si starà domandando se il mega-polverone, protratto per quindici mesi, si sarebbe potuto evitare.
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evviva i dilettanti allo sbaraglio
una domandina: quanto è costato all’amministrazione questo papocchio?
Nella sentenza si parla di ‘spese compensate’. Quindi divise a metà. L’importo sinceramente non lo conosco.
Mi chiedo e si chiederanno tantissimi lettori: QUANTI INTERESSI, presunti o veri, SOTTOBANCO sono passati per tutti i lavori che sono stati effettuati allo stadio? Una gallina dalle uova d’oro??
Dilettanti allo sbaraglio? NO, pressappochisti.
Considerando che questo bando, almeno in teoria, era strettamente legato al destino della Samb, forse solo con chiarimenti della commissione stadio si potrà capire che ruolo aveva nel puzzle questo tassello…